[18/02/2013] News

Rifiuti nelle piazzole di sosta del raccordo autostradale? A rimuoverli deve essere l'Anas

Spetta all'Anas e non al comune la rimozione dei rifiuti solidi urbani collocati nelle piazzole di sosta del raccordo autostradale. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) - con sentenza del 4 febbraio 2013, n. 330 - che si pronuncia sulla questione del Comune Solofra, ossia sull'ordinanza emessa dal sindaco con la quale ordina all'Anas spa  di provvedere alla pulizia delle piazzole di sosta del raccordo autostradale Salerno-Avellino con smaltimento dei rifiuti raccolti nei modi e nelle forme di legge.

Secondo l'Anas, però, spetta al Comune rimuovere i rifiuti solidi urbani perché si dovrebbe applicare la normativa sui rifiuti (Dlgs 152/2006) e non il codice della strada; perché l'Anas non è proprietaria della strada, perché non vi è nel comportamento dell'Anas né colpa né dolo.

Ma secondo il tribunale le motivazioni portata dall'Anas non sono condivisibile.

La norma dell'articolo 14 della Codice della Strada, intitolato "... poteri e compiti degli enti proprietari delle strade..." ,e per essi dei concessionari, dispone che allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione debbano provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Dove nell'ambito di strada vanno ricomprese anche le piazzole di sosta, definite espressamente come "parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli".

Anche il consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi su una questione analoga e ha affermato che "sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze". Questo perché la relativa attività comporterebbe l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti. Attività che sono "oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale, specialmente di un raccordo autostradale".

Dunque, è l'ente proprietario o gestore della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare e attuare "in sicurezza" la pulizia della strada e delle sue pertinenze. In questo modo è possibile gestire le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie.

La giurisprudenza, quindi, ritiene che l'articolo 14 della Codice della Strada sia norma speciale di settore che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate. E il Dlgs 152/2006, non contiene previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale.

La norma del codice della strada, inoltre, prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o della colpa (cosa invece espressamente prevista art. 192 del dlgs. 152/2006), avendo come finalità prevalente ed espressa quella di garantire "la sicurezza e la fluidità della circolazione". E il fatto che i rifiuti si trovino nelle piazzole di sosta lungo l'autostrada può costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della circolazione.

Al contrario, il Dlgs del 2006 prevede che il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati i rifiuti è responsabile dell'abuso, in solido con il soggetto che ha commesso il fatto illecito - ed eventualmente da solo se quest'ultimo resta sconosciuto- esclusivamente allorquando, ai fini della commissione dell'illecito, gli si possa imputare un comportamento doloso o colposo. Ma tutto ciò dovrà essere dimostrato.

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