[24/01/2013] News

Rumore, in assenza di zonizzazione acustica si applicano i limiti differenziali?

Il Comune può ordinare l'immediata sospensione delle attività relative all'autolavaggio anche se in assenza di zonizzazione acustica, i limiti di immissione assoluti previsti per legge sono rispettati, ma non lo sono quelli differenziali. Perché mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico, l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica.

Lo sostiene il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo (Tar) - con sentenza del 10 gennaio 2013, n. 6 - in relazione al  provvedimento preso dal sindaco del Comune di Scafa contro un autolavaggio. Il sindaco ha ordinato l'immediata sospensione delle attività relative a un autolavaggio, condizionando la ripresa dell'attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, "adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente". Un provvedimento che si basa su dei rilievi fonometrici effettuati dal personale del dipartimento provinciale dell'Arta Abruzzo, all'interno di un'abitazione limitrofa all'impianto di autolavaggio, considerato come sorgente disturbante. Da tali rilievi è emerso, nel periodo diurno di osservazione, il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale.

Ma secondo il titolare dell'autolavaggio non avendo il Comune provveduto alla zonizzazione delle aree di esposizione al rumore (ossia, alla classificazione del territorio comunale, fissando i valori da rispettare a seconda delle caratteristiche delle zone individuate), il criterio applicabile non dovrebbe essere quello dei limiti differenziali, bensì quello dei limiti assoluti.

Il legislatore del 1995 (legge quadro 447/1995) ha disciplinando in maniera organica la questione del rumore facendo del "bene salute" l'oggetto principale della tutela. Ha previsto i valori limite di emissione e immissione. Ha distinto questi ultimi in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e in differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione della specifica sorgente disturbativa) - in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso. Il territorio comunale, infatti, dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi.

Esiste poi un decreto attuativo (dpcm 14 novembre 1997) che ha dato attuazione alla legge e che ha previsto limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e appunto, della destinazione d'uso della zona (definisce sei classi di destinazione d'uso e per le sei zone definisce diversi valori limite).

Il dpcm nel disciplinare il regime transitorio (ossia il periodo di assenza di zonizzazione) non prevede il rispetto dei valori limiti di immissione differenziali, ma solo di quelli assoluti.

Il dpcm, afferma anche che qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco può ordinare "il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

A tale proposito o meglio sulla questione delle ordinanze sindacali in giurisprudenza esistono vari e diversi orientamenti come quelli che, basandosi sul dato letterario sostengono che in mancanza di zonizzazione acustica si debba applicare il limite assoluto, o come quelli che non escludano l'applicazione dei limiti differenziali.

Seguendo quest'ultimo orientamento - cosa che ha fatto il Tar Abruzzo - ne consegue che la disposizione transitoria del dpcm del 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l'applicazione - sino all'avvenuta zonizzazione - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora) non può essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto, arbitrariamente, l'operatività del criterio dei valori limite differenziali d'immissione nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all'approvazione del piano di zonizzazione acustica.

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