[16/01/2013] News

Impianto con notevole impatto ambientale: il pubblico deve avere accesso alla decisione urbanistico edilizia

I cittadini possono partecipare alle procedure decisionali su progetti e programmi che hanno un impatto ambientale. E hanno il diritto di accedere alla decisione di assenso urbanistico‑edilizio, sin dall'inizio del procedimento di autorizzazione di una discarica di rifiuti che ha un notevole impatto ambientale. Quindi le autorità competenti non possono rifiutare l'accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

Lo ricorda la Corte di giustizia europea - con sentenza di ieri - in riferimento alla questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione della Repubblica slovacca. Una questione sorta nell'ambito di una controversia instaurata dal sig. Križan e da altri 43 ricorrenti abitanti della città di Pezinok, nonché dal Mesto Pezinok (Comune di Pezinok) contro la Slovenská inšpekcia životného prostredia (Ente slovacco per il controllo dell'ambiente), in merito alla legittimità di decisioni dell'autorità amministrativa che autorizzano la costruzione e la gestione di una discarica di rifiuti da parte della Ekologická skládka as.

Si tratta di una discarica che riceve più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o avente una capacità totale superiore a 25 000 tonnellate di rifiuti. Essa rientra dunque nella sfera di applicazione della direttiva Ipcc ossia quella sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell'inquinamento.

La direttiva in questione (modificata nel 2006) prevede la partecipazione del pubblico interessato alla procedura di rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti e precisa che tale partecipazione si svolge con determinate modalità (previste dall'allegato V della direttiva). Ossia impone di fornire al pubblico indicazioni precise circa le autorità presso le quali possono essere ottenute informazioni pertinenti, nonché di indicare la data e il luogo in cui tali informazioni verranno rese disponibili al pubblico.

Esiste, poi le disposizioni sulla partecipazione del pubblico della convenzione di Aarhus che devono essere necessariamente incrociate con le disposizioni della direttiva Ippc. Del resto la normativa dell'Unione deve essere "adeguatamente allineata" alle disposizioni della convenzione. Essa, infatti stabilisce che il pubblico interessato deve poter consultare tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale relativo all'autorizzazione di determinate attività (contemplate dall'allegato I della convenzione stessa), tra le quali le discariche che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o aventi una capacità totale superiore a 25 000 tonnellate di rifiuti.

C'è da dire però che il diritto d'accesso al pubblico non è illimitato. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazioni sia respinta qualora la divulgazione di tali informazioni rechi pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, quando tale riservatezza è prevista dal diritto nazionale o dell'Unione per tutelare un legittimo interesse economico.

Tuttavia, tenuto conto in particolare dell'importanza dell'ubicazione delle varie attività contemplate dalla direttiva Ippc, tale ipotesi non può configurarsi nel caso della decisione con cui un'autorità pubblica autorizza, alla luce delle norme urbanistico‑edilizie applicabili, l'insediamento di un impianto ricadente nella sfera di applicazione della direttiva.

Anche supponendo che non sia possibile escludere che, in via eccezionale, taluni elementi figuranti nella motivazione di una decisione in materia urbanistico‑edilizia possano costituire informazioni commerciali o industriali riservate, può avvenire - come nel caso affrontato dalla Corte -  che la tutela della riservatezza di informazioni è stata utilizzata per rifiutare al pubblico interessato qualsiasi accesso, anche parziale, alla decisione di assenso urbanistico‑edilizio all'insediamento dell'impianto.

Del resto il pubblico interessato deve disporre di tutte le informazioni pertinenti sin dallo stadio del procedimento amministrativo di primo grado, anteriormente all'adozione di una prima decisione, sempre che siano disponibili alla data in cui si svolge tale fase procedurale. Tuttavia, il diritto dell'Unione non impedisce che il rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico edilizio nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado. Però ciò è possibile a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale.

Del resto l'obiettivo della direttiva Ippc  - che consistente nella prevenzione e nella riduzione degli inquinamenti -  non potrebbe essere raggiunto se fosse impossibile evitare che un impianto, con autorizzazione concessa in violazione della direttiva, continui a funzionare in attesa di una decisione definitiva in merito alla legittimità di tale autorizzazione. Di conseguenza, la direttiva esige che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere l'adozione di misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, come ad esempio la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata.

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