[03/01/2013] News

La proprietà di un fondo non basta per essere obbligati alla rimozione dei rifiuti

Il proprietario dell'area dove sono abbandonati rifiuti non può essere obbligato alla rimozione dei rifiuti in ragione soltanto di tale sua qualità, perché è necessaria un'adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente di un rilevato e reale coinvolgimento in merito all'abbandono dei rifiuti, quantomeno in termini di "colpa".

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) - con sentenza 19 dicembre 2012, n. 747 - in riferimento alla questione che vede coinvolta l'Anas spa e il Comune di Rizziconi.

Con l'ordinanza del 2009, il sindaco del Comune di Rizziconi (RC) ha intimato all'Anas Spa di provvedere a propria cura e spese alla rimozione e al relativo smaltimento dei rifiuti (rifiuti urbani non differenziati, rifiuti non pericolosi, pannelli di cartongesso, scarti edilizi, carcasse di autovetture, rifiuti pericolosi di tipo eternit e una carcassa di animale equino semicarbonizzata) abusivamente depositati sul terreno in località Conchi, adiacente alle sede autostradale A3 Salerno-Reggio Calabria.

A tale proposito l'Anas Spa si difende sostenendo di non essere né proprietaria dell'area su cui sono stati rinvenuti i rifiuti abbandonati, né titolare di diritti reali o personali di godimento avendo -  a termini di statuto - soltanto il compito di gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale. E afferma di non essere il soggetto "detentore" o "produttore" dei rifiuti che ha gli oneri relativi all'attività di smaltimento, in quanto i rifiuti dei quali si chiede la rimozione non solo non sono stati prodotti dall'Anas ma neppure sarebbero riferibili alla sua attività.

La disciplina sui rifiuti è contenuta nel così detto codice ambientale (Dlgs 152/2006) che prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo. Per cui, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Ma l'ordine di smaltimento presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell'illecito. Dunque l'onere della rimozione non può essere imposto al titolare di un diritto reale o di godimento sull'area in assenza di imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa.

Fra l'altro la giurisprudenza che si è formata in materia è omogenea nel richiedere che ai fini dell'ordine alla rimozione il destinatario debba essere non solo proprietario, possessore o detentore, ma responsabile di una condotta, commissiva od omissiva, colpevole. Una giurisprudenza che ha altresì chiarito come, sebbene la colpa possa configurarsi nell'ipotesi in cui il titolare del diritto dominicale ometta di adottare cautele idonee a evitare o ostacolare l'indebito abbandono, non possa tuttavia essergli addebitato il mancato allestimento di mezzi preclusivi dell'accesso, atteso che la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del titolare del bene e non un suo obbligo. Non è ipotizzabile , dunque, ravvisare colpa nel fatto che il proprietario non abbia recintato il fondo.

Se ne deduce, dunque che il presupposto sostanziale del necessario previo accertamento in contraddittorio della responsabilità-corresponsabilità del proprietario ( possessore o detentore del terreno), quanto meno a titolo di colpa, rimane condizione-presupposto essenziale per poter procedere all'emanazione dell'ordinanza comunale (sindacale) di rimozione, non potendo ammettersi una forma di responsabilità oggettiva "propter rem".

Se infatti per il configurarsi di una responsabilità a titolo di dolo o colpa del proprietario o di colui che è in rapporto con l'area in un rapporto tale, anche se di mero fatto, da consentirgli una funzione di custodia e protezione, è richiesto che il coinvolgimento a titolo di dolo o colpa sia accertato. Accertato a seguito di un'adeguata istruttoria e con l'ausilio del privato stesso, il quale deve essere chiamato in contraddittorio per fornire elementi utili di valutazione per l'accertamento delle reali responsabilità. Da ciò ne deriva che, rispetto a tale contraddittorio, la comunicazione dell'avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile al fine della sua effettiva instaurazione.

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