[04/12/2012] News

Via e Aia: la legittimazione ad agire secondo il Tar Piemonte

Ai fini della legittimazione attiva dei soggetti residenti in aree vicine ai luoghi nei quali si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni per la produzione di energia mediante combustione di rifiuti, non è necessaria la specifica prova del danno che potrebbero subirne o della pericolosità diretta degli impianti stessi. Perché in astratto non è possibile negare che "la realizzazione dell'impianto possa risultare astrattamente produttiva di danni alla sfera giuridica dei ricorrenti, sia sotto forma di danni alla salute e/o all'ambiente, sia come danni patrimoniali connessi alla diminuzione di valore degli immobili".

Questa è l'opinione del Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) - sentenza 23 novembre 2012, n. 1279 che in parte dichiara irricevibile per tardività e in parte respinge il ricorso - che si trova ad affrontare la questione del rinnovo e aggiornamento delle relative prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata dalla provincia di Torino per la realizzazione di un impianto di incenerimento e termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ubicato nella zona sud-ovest del Comune di Torino, in località denominata Gerbido.

Unitamente al provvedimento di rinnovo dell'Aia del 2012, alcune associazioni e alcuni singoli cittadini hanno impugnato - quali atti presupposti - i provvedimenti del 2006 con cui la stessa Provincia ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (Via) in relazione al progetto di realizzazione dell'inceneritore e rilasciato la prima Aia nonché il successivo provvedimento del 2011 con cui la stessa Provincia ha sospeso una prescrizione della procedura di Via (concernente "la realizzazione del trasporto di una consistente parte dei rifiuti su ferrovia") escludendola dalla fase di valutazione.

La realizzazione di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti è assoggettata dalla normativa di settore a una valutazione preventiva di impatto ambientale a cui fa seguito il rilascio dell'Aia.

La Via attiene agli aspetti più propriamente localizzativi e strutturali dell'opera da realizzare e si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dalla realizzazione dell'opera rispetto all'utilità socio-economica tenendo conto anche delle possibili alternative e dei riflessi sulla così detta opzione zero. Mentre l'Aia è un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare attiene, agli aspetti più specificamente gestionali dell'opera ed è finalizzata a valutare le modalità e le condizioni concrete di funzionamento dell'impianto. Così come è finalizzata a valutare l'attitudine dell'impianto a conformarsi alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione alla costruzione, con specifico riferimento al conseguimento dei limiti di accettabilità previsti dalla legge o dall'autorità competente.

L'Aia è soggetta a rinnovo ogni cinque anni, al fine di permettere all'autorità competente (Provincia e on Ato) di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto dei dati progressivamente raccolti circa l'efficienza dei diversi sistemi di mitigazione e alla luce delle migliori tecniche disponibili o di sopravvenienze giuridiche. Non attengono quindi alla fase di rinnovo dell'Aia le valutazioni riguardanti la scelta del tipo di impianto, la sua localizzazione, la praticabilità di eventuali alternative, il permanere della compatibilità ambientale dell'opera rispetto a mutamenti del quadro pianificatorio o a nuove evidenze scientifiche.

Nessuna norma impone all'amministrazione provinciale di sottoporre il progetto di un inceneritore a una nuova Via in occasione del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, in mancanza di modificazioni progettuali di carattere sostanziale capaci di determinare nuovi e significativi impatti ambientali non considerati nella Via originaria. La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si ha infatti quando siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato, mentre la stessa non è necessaria ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici (determinando, ad esempio, una più efficace mitigazione degli effetti ambientali) o che, comunque, non diano vita ad un'opera strutturalmente diversa

Dunque, essendo dirette a perseguire finalità diverse, la Via e l'Aia, pur essendo l'una il presupposto dell'altra, sono atti funzionalmente autonomi tra loro e, in quanto tali, autonomamente idonei a ledere in via immediata interessi giuridicamente apprezzabili, ciascuno in relazione al proprio specifico oggetto, vale a dire: in relazione alla tipologia di impianto e alla sua localizzazione, nel caso della Via, in relazione al contenuto delle specifiche prescrizioni apposte al titolo autorizzativo, nel caso dell'Aia. Conseguentemente, essendo atti potenzialmente lesivi, in via immediata e diretta, di interessi giuridicamente apprezzabili, sia la Via sia l'Aia. sono atti immediatamente impugnabili nell'ordinario termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dei relativi.

E lo sono, secondo il Tar Piemonte anche da coloro che residenti nelle vicinanze non dimostrano la realizzazione del danno a loro spese. Perché una interpretazione la quale imponesse ai ricorrenti di provare l'effettività del danno subendo prima ancora che l'impianto venga a esistenza ed entri in funzione "finirebbe per svuotare di significato il principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), rendendone possibile l'esercizio solo quando il diritto alla salute e/o all'ambiente salubre fossero già irrimediabilmente compromessi o esposti a pericolo".

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