[04/12/2012] News

Sostanze pericolose: quali proventi alle regioni dalle sanzioni amministrative pecuniarie?

Spettano alle Regioni i proventi delle sanzioni disposte dallo stesso ente in caso di violazione della disciplina relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Lo ha affermato la Corte costituzionale che - con sentenza 30 novembre 2012, n. 271 - ha dichiarato incostituzionale il decreto legislativo 186/2011, (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale.

La questione è stata sollevata dalla Regione Toscana perché la regione ha ritenuto che il decreto devolva al bilancio statale anche i proventi delle sanzioni di "competenza regionale".

La disposizione impugnata (articolo 13 comma 3 del decreto) prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni sono devoluti all'entrata del bilancio statale, per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute.

Sul presupposto in base al quale la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono, la disposizione impugnata violerebbe la competenza concorrente in materia della tutela della salute e della correlata potestà sanzionatoria amministrativa (l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Violerebbe, inoltre il principio secondo cui l'allocazione delle funzioni amministrative spetterebbe alla Regione, titolare della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 118 Cost). E l'attribuzione di competenze, senza corrispondente specifica copertura della spesa, aggravando il bilancio regionale, lederebbe conseguentemente l'autonomia finanziaria di entrata delle Regioni (art 119 Cost.).

Il decreto legislativo del 2011 è stato adottato in attuazione della previsione della 2009, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), che delega il Governo ad adottare decreti legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Il Dlgs del 2011 si pone nell'ottica di assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Dunque, il decreto verte, oltre che in materia di tutela della salute, in materia di legislazione concorrente, anche nelle materie riservate alla competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Come posto in evidenza dai lavori preparatori, con il Dlgs, infatti, si realizza "una concorrenza leale a livello aziendale e si incrementa la competitività del paese a livello europeo nella commercializzazione delle sostanze chimiche e delle miscele. In altri termini, si persegue l'obiettivo prioritario di proteggere la salute pubblica e l'ambiente e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali".

Nell'ambito delle proprie competenze lo Stato ha regolato le sanzioni amministrative in questione e ha corrispondentemente allocato le funzioni amministrative. Tuttavia, nel prevedere che i proventi di dette sanzioni amministrative spettino indiscriminatamente al bilancio dello Stato, ha violato il principio di autonomia finanziaria di spesa.

Ma il decreto in questione (art. 14, comma 3) dispone anche che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni".

Da ciò deriva che, provvedendo la Regione all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle proprie competenze, i relativi proventi devono afferire al rispettivo bilancio, in applicazione del principio generale in base al quale nelle materie di competenza regionale i proventi spettano alle Regioni.

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