[30/11/2012] News

Alla conclusione dei lavori di recupero ambientale? Arrivano le verifiche e i controlli

Una volta ultimati i lavori di recupero ambientale, la disciplina sul recupero dei rifiuti (art. 208 d.lgs. n. 152/2006), continua a essere applicata. Perché una volta conclusa l'operazione autorizzata verranno effettuate le opportune e conclusive verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni e per eventualmente applicare le corrispondenti misure (sanzionatorie o ripristinatorie) qualora la verifica dia esito negativo. Lo afferma il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar) - con sentenza 21 novembre 2012, n. 737 - in riguardo alla questione di una ex cava e della Provincia di Ancona.

La Provincia nel 2011 ha diffidato la ditta titolare dell'autorizzazione per il recupero ambientale (R10) ad avviare al recupero o allo smaltimento, i rifiuti costituiti dalle calci di defecazione derivanti dalle lavorazioni dello zuccherificio Sadam di Jesi utilizzate, per il recupero ambientale (R10), nel sito in località Ponte Pio nel Comune di Monte Roberto.

La diffida ha tratto origine dalle attività di collaudo della ex cava Quercetti entro cui venivano effettuati i lavori di recupero ambientale. Un'attività che includeva le analisi effettuate su alcuni campioni di materiale abbancato prelevati negli anni 2008 e 2010, da cui era emersa una concentrazione di Nichel largamente superiore al limite di 10 mμ/l (previsto dall'Allegato 3 al Dm 5 febbraio 1998).

La Provincia ha quindi ritenuto che la ditta non avesse ottemperato alle prescrizioni dell'autorizzazione (con riferimento all'impiego di rifiuti conformi ai limiti di cui al citato All. 3 al DM 5.2.1998), applicando conseguentemente il proprio potere di diffida (di cui all'art. 208 comma 13 lett. a) e b) del Dlgs 152/2006).

Elemento contestato dalla ditta. Secondo la ditta, essendo stati ultimati i lavori di recupero ambientale nell'anno 2007 non sarebbe applicabile la disciplina concernente il recupero dei rifiuti (art. 208 del Dlgs 152/2006) ma, semmai, quella sulla bonifica dei siti contaminati (Titolo V, Parte IV, del Dlgs 152/2006). Trovando la conferma di ciò anche nel fatto che il provvedimento impugnato scaturiva dalle attività di collaudo della cava e dai conseguenti lavori di ricomposizione ambientale.

Secondo il Collegio, la duplice circostanza che i lavori di recupero ambientale si sono conclusi nell'anno 2007 e che tale recupero è avvenuto nell'ambito di una ex cava, risulta irrilevante per escludere l'applicabilità della disciplina concernente lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Fra l'altro l'ordinamento non contempla alcuna norma "decadenziale" che sottrae, all'autorità amministrativa - una volta ultimati i lavori di recupero ambientale - i poteri di controllo e di verifica sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Del resto apparirebbe poco sensato tollerare situazioni in cui, una volta smaltiti o recuperati determinati rifiuti non pericolosi (sul presupposto della loro conformità con i limiti stabiliti dall'ordinamento), si esaurirebbe la relativa disciplina, per poi applicare esclusivamente quella dei siti contaminati, nel caso in cui si scoprisse che tali rifiuti non erano invece conformi ai requisiti stabiliti (con conseguente loro potenziale pericolosità).

Deve invece essere applicato, prioritariamente, il principio opposto, ossia che, autorizzata una determinata operazione come il recupero, alla conclusione della stessa vengano poi effettuate le opportune e conclusive verifiche. Tale principio potrebbe essere escluso, semmai e in via sussidiaria, qualora intervenissero circostanze particolari o del tutto estranee all'operazione di recupero, tali da dare origine a una nuova fattispecie.

Conseguentemente, il rispetto dei parametri previsti dalla legge (dall'Allegato 3 al Dm 5 febbraio 1998), è richiesto non solo per l'inizio delle attività di messa in riserva e successivo recupero, ma anche nella fase conclusiva dei corrispondenti lavori (e successivamente nel tempo), dovendosi considerare poco sensato autorizzare l'utilizzo di rifiuti non pericolosi originariamente a norma, per poi creare situazioni di inquinamento che richiedono onerosi interventi di bonifica, da addossare eventualmente alla collettività qualora non si individui, con certezza, il relativo responsabile.

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