[09/11/2012] News

Quando si ha risarcimento dei danni per la violazione della direttiva Via?

Quando un progetto deve essere sottoposto alla Valutazione d'impatto ambientale (Via), ma tale valutazione non viene effettuata, lo Stato membro interessato ha l'obbligo di risarcire tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell'impatto ambientale. Ma, tale obbligo si estende anche al risarcimento della perdita di valore di una casa, causata dalla realizzazione del progetto non sottoposto a valutazione? In generale la violazione di una direttiva rivolta a evitare danni ambientali può comportare anche l'indennizzo di danni economici?

La sola circostanza che siano stati permessi effetti sull'ambiente in violazione della direttiva Via non comporta ancora l'obbligo di risarcire i danni causati da tali effetti. Il diritto al risarcimento dei danni presuppone piuttosto, in aggiunta all'omessa Via, che il pubblico interessato, a causa di errori intervenuti nell'applicazione della direttiva Via, non sia stato adeguatamente informato dei prevedibili effetti sull'ambiente.

Questa è la riflessione dell'Avvocato generale europeo Juliane Kokott sulla questione riguardante una proprietà immobiliare, il cui valore è pregiudicato dal rumore prodotto dagli aeromobili proveniente dall'aeroporto di Vienna-Schwechat (Austria).

La Via ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una pluralità di fattori biotici - quali l'uomo, la flora e la fauna - e abiotici - quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale - nonché le reciproche integrazioni, i quali complessivamente considerati costituiscono l'ambiente in senso unitario e globale.

La direttiva Via, però, non impone di valutare le conseguenze economiche degli effetti sull'ambiente. Perché la Via non si estende agli effetti del progetto valutato sul valore di beni materiali. Tuttavia, le conseguenze economiche di errori intervenuti nell'applicazione della direttiva possono comportare un diritto al risarcimento dei danni. Il diritto al risarcimento dei danni presuppone piuttosto che il pubblico interessato, non sia stato adeguatamente informato dei prevedibili effetti sull'ambiente.

La direttiva Via riconosce al pubblico interessato il diritto a che gli effetti sull'ambiente del progetto che lo riguarda siano sottoposti a valutazione e che esso sia consultato a proposito di tali effetti. La partecipazione del pubblico è rivolta prioritariamente a una tempestiva individuazione degli effetti sull'ambiente, ma svolge anche una funzione di avvertimento per il pubblico. La partecipazione del pubblico ricomprende anche l'informazione in merito agli effetti del progetto sull'ambiente. Gli Stati membri competenti devono rendere accessibili tutte le informazioni che il committente del progetto deve fornire e ogni ulteriore informazione pertinente di cui le autorità competenti dispongano.

I singoli, dunque, a prescindere dal fatto che presentino osservazioni sul progetto, possono informarsi, direttamente o tramite i mezzi di comunicazione, sui suoi effetti sull'ambiente. Essi possono quindi regolare di conseguenza il loro futuro comportamento, ad esempio cercando di prevenire possibili danni. Una violazione della direttiva Via, che pregiudichi tale funzione di avvertimento, in via di principio deve essere idonea a comportare un diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso di intensificazione del rumore prodotto dagli aeromobili si potrebbe supporre che le persone, se adeguatamente avvertite per tempo, rinuncino a trasferirsi nelle zone interessate o perlomeno provvedano, in caso di costruzione di edifici, a un congruo isolamento dal rumore. Se, tuttavia, un tale avvertimento non viene fornito perché è stata omessa la prescritta valutazione dell'impatto ambientale, allora non può escludersi che sorga un diritto al risarcimento dei danni.

Ebbene, se il valore degli immobili diminuisce a causa del rumore prodotto dagli aeromobili, questo effetto economico trova la sua origine nel fatto che la proprietà immobiliare risulta meno gradita agli uomini. Da tali danni occorre distinguere quei danni che non derivano dagli effetti sull'ambiente del progetto, ad esempio determinati svantaggi concorrenziali. Quest'ultimi danni non sono più ricollegabili allo scopo di tutela della direttiva Via. 

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