[07/11/2012] News

Pesca del tonno rosso: il tribunale dell'Unione europea respinge i ricorsi italiani e francesi

Le quote e i periodi di fermo della pesca al tonno rosso continuano a far discutere. Il tribunale dell'Unione europea, dopo aver respinto con ordinanze i ricorsi il ricorso dell'Italia e della Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca) che chiedevano di annullare il regolamento  di base della politica comune della pesca secondo il quale la Commissione europea  può adottare misure di emergenza per la conservazione degli stock ittici, ha detto no anche due distinti ricorsi presentati dal Syndicat des thoniers méditerranéens (Stm) e da alcuni armatori di pescherecci francesi e dall'armatore Giordano, proprietario di una nave da pesca, che avevano chiesto al Tribunale dell'Unione europea il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa della adozione del regolamento della Commissione Ue .

Nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è consentita dal primo gennaio al  30 giugno, ma  Il 12 giugno 2008 la Commissione Ue  ha adottato un regolamento che vieta, a partire dal 16   giugno 2008, la pesca del tonno rosso da tonnare con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, Francia, Italia, Cipro e Malta. Il regolamento è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia il 17 marzo 2011.

La sentenza odierna dell'Ue ricorda che «La responsabilità extracontrattuale dell'Unione può essere fatta valere se sono soddisfatte tre condizioni: l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione europea, la realtà del pregiudizio e il nesso di causalità tra il comportamento e il danno. Quando una di queste tre condizioni non è soddisfatta, la richiesta di risarcimento danni deve essere respinta». Secondo il Tribunale, «Non è dimostrata l'esistenza di un danno effettivo e certo subito dalle tonnare : contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, l'esistenza delle quote non dà alcuna garanzia ai pescatori di pescare tutta la quota   loro  assegnata. In secondo luogo, il danno lamentato non ha ecceduto i limiti dei rischi economici inerenti alle attività in questo settore.  Questo tipo di pesca è  soggetto a limitazioni e l'arresto della pesca prima della data prevista poteva verificarsi in qualsiasi momento. Infine,  anche se i diritti di pesca sono esercitati dalle tonnare, la normativa europea concede questi diritti solo a beneficio degli Stati e non fornisce ai pescatori alcuna garanzia di pescare l'intera quota che è stata loro assegnata».

Quindi il Tribunale ha  respinto entrambi i ricorsi e ricorda che contro questa decisione del Tribunale può essere proposta, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, un'impugnazione limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 

 

Torna all'archivio