[07/11/2012] News

Rinnovabili, i termini di inizio dei lavori dell’impianto sono quelli della disciplina speciale

Ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori di impianti di produzione di energia rinnovabile si applica la disciplina di tipo speciale e non quella edilizia.

Lo afferma il Tribunale amministrativo dell'Umbria (Tar) - con sentenza del 31 ottobre 2012, n.  452 - con riguardo alla richiesta di annullamento della autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) della potenza di kw 998,40 del comune di Marsciano rilasciata della provincia di Perugia.

Senonché, nel 2012 la provincia di Perugia ha comminato la decadenza dell'autorizzazione impugnata, per inutile decorso del termine di un anno per l'inizio dei lavori.

Il legislatore nazionale del 2007 (art. 2, comma 159, legge 244/2007) ha previsto che "per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004 n. 239".  Le attività alle quali si riferisce il legislatore sono: l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate a ospitare l'impianto; l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente; l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento o l'ottenimento di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

A niente, inoltre è servita, al fine di evitare l'inefficienza dell'autorizzazione, la motivazione, che l'amministrazione - prima di sancire l'inefficacia dell'autorizzazione - avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'esistenza dei presupposti per concedere una proroga.

Invero, quello della proroga del termine finale è un istituto avviabile solo a istanza della parte interessata, la quale deve comprovare l'esistenza di un impedimento che non può dipendere da fattori meramente soggettivi (ad es., evitabili disfunzioni organizzative interne all'impresa), ma che deve connotarsi per un'oggettiva impossibilità od un'estrema difficoltà di adempiere.

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