[18/10/2012] News

Accesso alla giustizia in materia ambientale: le spese processuali non possono essere proibitive

Secondo la convenzione di Aarhus, nonché secondo la direttiva Via e la direttiva Ippc i procedimenti giurisdizionali concernenti controversie in materia ambientale non possono essere eccessivamente onerosi. Ma, in pratica, quanto può costare un procedimento giurisdizionale in materia ambientale? Gli Stati membri nella valutazione se le spese processuali siano proibitive, devono prendere in considerazione le circostanze oggettive e soggettive del caso al fine di consentire un ampio accesso alla giustizia. Tanto che la mancanza di capacità del ricorrente di far fronte alle spese non deve costituire un ostacolo al procedimento. Occorre sempre tenere adeguatamente conto, nel caso controverso, dell'interesse della collettività alla protezione ambientale, dunque anche in sede di calcolo delle spese esigibili dai ricorrenti capaci di farvi fronte.

E' di questa opinione l'avvocato generale dell'Ue Juliane Kokott che si trova ad affrontare la questione sollevata dalla Supreme Court.

Una questione relativa al rischi di spese rilevanti nel procedimento giurisdizionale, soprattutto in ragione degli onorari dovuti solitamente ai rappresentanti processuali. Spese che possono diventare talmente onerose da spingere il cittadino che fa ricorso a ritirarsi dal procedimento (come è accaduto al cittadino che in primo grado si è visto respingere il suo ricorso di riesame della decisione che ha autorizzato l'attività di un cementificio); spese che possono aumentare se il procedimento arriva ai più altri gradi di giudizio (come è avvenuto per l'altra cittadina che in sede di Court of Appeal è subentrata in sostituzione nel procedimento).

La convenzione di Aarhus, la direttiva Via e la direttiva Ippc prescrivono rispettivamente che le procedure in materia ambientale siano giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose. La convenzione di Aarhus, inoltre impongo agli Stati ratificanti l'introduzione di rimedi "adeguati ed effettivi", di procedure "obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose e a ridurre gli ostacoli finanziari o altri ostacoli all'accesso alla giustizia".

Tuttavia il margine di discrezionalità degli Stati membri non è illimitato. In merito alla convenzione la Corte ha già rammentato che, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di tali diritti. Quindi le normative degli Stati membri devono effettivamente prevenire, in ogni singolo caso, che i procedimenti giurisdizionali ivi contemplati siano eccessivamente onerosi. Ma non deve  essere lasciata agli Stati membri la decisione sul modo in cui debba essere interpretata la nozione di "eccessivamente oneroso". Proprio perché, in merito alla nozione di "eccessivamente oneroso", le direttive non rinviano al diritto nazionale.

Indicazioni utili su cosa si debba intendere per prevenzione di procedimenti giurisdizionali eccessivamente onerosi si ricavano non solo dal testo della disposizione, ma anche dal suo contesto, cioè, in mancanza di ulteriori indicazioni contenute nella direttiva 2003/35, in primo luogo dalla convenzione di Aarhus. Inoltre, risultano rilevanti i requisiti generali in materia di recepimento e applicazione del diritto dell'Unione, in particolare la necessità di un recepimento sufficientemente chiaro, il principio di effettività e di equivalenza, nonché il rispetto dei diritti fondamentali del diritto dell'Unione.

Il termine "eccessivo", sottolineato dalla Commissione, che in alcune versioni linguistiche delle direttive e nelle corrispondenti traduzioni della convenzione caratterizza le spese giudiziali da evitare , potrebbe richiamare il principio di proporzionalità. Però, limitare la tutela in materia di spese processuali al principio di proporzionalità non sarebbe sufficiente.

Di conseguenza, non si tratta solo di prevenire spese processuali eccessive, cioè sproporzionate rispetto al procedimento, ma i procedimenti non possono essere soprattutto tanto onerosi che i suoi costi minaccino di impedirne lo svolgimento.

Spese ragionevoli eppure proibitive possono sorgere, in particolare, nelle procedure in materia ambientale relative a grandi progetti, in quanto questi ultimi possono risultare, sotto ogni aspetto, molto onerosi, ad esempio con riguardo alle questioni giuridiche, economiche e tecniche sollevate, nonché al numero di partecipanti. 

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