[08/10/2012] News

Tia: il Comune la stabilisce sulla base delle disposizioni statali

Il Comune stabilisce l'ammontare della tariffa di igiene ambientale (Tia), ma sulla base dei criteri stabiliti a livello comunitario e statale. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) - con sentenza di questo mese - in riferimento alla richiesta del Comune di Monterotondo nei confronti di alcune società che svolgono attività di carattere artigianale ed industriale. In virtù del nuovo regolamento comunale ("Regolamento di attuazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani)", il Comune ha richiesto alle società il versamento della Tia non solo per le superfici produttive di rifiuti urbani, ma anche per tutte le superfici dove svolgono l'attività, in base ad una presunta applicabilità del regime di assimilabilità dei rifiuti anche ai rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi, prodotti da utenze non domestiche e smaltiti a spese dei produttori.

E' il Decreto Ronchi che nel 1997 ha disposto l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tia1) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu). Rispetto alla Tassa, la Tariffa, per mezzo della quale i Comuni devono provvedere "alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque altra natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggetti ad uso pubblico", presenta una struttura binomica, essendo composta da due parti: una parte fissa (tariffa di riferimento) che costituisce la base per la determinazione della tariffa vera e propria e viene calcolata sulla base del metodo normalizzato (ovvero tramite l'applicazione di coefficienti, calcolati con delle indagini statistiche sulla produzione di rifiuti, diversi per ogni categoria di utenza, da moltiplicare alla superficie occupata); e una parte variabile, determinata da ciascun comune sulla base della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti e sull'entità dei costi del servizio.

Nel corso del 2006 il Codice ambientale (che abroga e sostituisce l'art. 49 del Ronchi) ha istituito la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la così detta Tia2), ovvero "il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Questa nuova disposizione - che confermare sostanzialmente la disciplina generale precedente - introduce alcuni elementi di novità, prevedendo che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (secondo il principio, di derivazione comunitaria, "chi inquina paga"), sulla base di parametri, determinati con il regolamento da emanare, che devono tener conto anche di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

Inoltre, il Codice sottrae il potere di determinare la tariffa ai singoli Comuni e lo attribuisce alle Autorità di ambito previste (Ato) e conferma, in capo ai soggetti affidatari del servizio di gestione (i Comuni), l'applicazione e la riscossione della tariffa, sulla base dei criteri fissati dal regolamento di competenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive (che, a oggi, non risulta ancora emanato, con la conseguenza che i Comuni continuano ad applicare i regolamenti disciplinanti la Tarsu o la Tia1).

Inoltre il legislatore del 2006 stabilisce una disciplina transitoria per evitare vuoti normativi. Prevede che, sino all'emanazione del Regolamento (comunale o statale) che detta i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti indispensabili per l'applicazione della tariffa stessa, "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".

In questa situazione normativa, è intervenuta "la manovra di emergenza" ( D.L. n. 78 del 2010), secondo cui "le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria". Obiettivo del legislatore è probabilmente stato quello di definire una lunga diatriba circa la natura tributaria o meno della vecchia Tarsu.

Dunque, il legislatore nazionale, sia con la normativa attualmente in vigore, sia con il sistema tariffario precedente, ha rimesso alla potestà regolamentare dei Comuni le disposizioni per la concreta applicazione della tassa, ma non ha attribuito agli stessi il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa (o tariffa) e sui requisiti per la fruizione dell'esenzione previsti dalla legislazione statale.

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