[08/10/2012] News

Detassazione ambientale e Conto energia: la cumulabilità, per il MiSE è possibile solo con il II Conto energia

Con questo articolo Fabio Tognetti comincia ufficialmente la sua collaborazione con greenreport.it

Il ministero dello sviluppo economico, rispondendo con un parere (ancora non reso pubblico) alla richiesta di chiarimento presentatagli dallo Studio Rodi & Partner, ha negato la possibilità di cumulare ad oggi alle tariffe incentivanti del III e, almeno per il 2012, del IV e V Conto energia alle agevolazioni previste dall'art. 6 commi 13 e 19 della cosiddetta Tremonti Ambientale (L. 388/2000). In base a tale legge, infatti, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (la cosiddetta detassazione ambientale). La possibilità di sommare le due incentivazioni si avrà quindi solo per le tariffe del II Conto energia, pur nei limiti del 20% del costo dell'investimento per realizzare l'impianto. Per il IV e per il V Conto energia, la cumulabilità sarà possibile (si vedano il comma 4 dell'art. 5 e il comma 4 dell'art. 12 dei rispettivi decreti) solo a decorre dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 28/2011 agli articoli 24 e 26 ed entro il 26 giugno 2013 (data in cui la Tremonti ambientale sarà soppressa).

Il ministero ha perciò scelto una linea di interpretazione della normativa decisamente restrittiva e molto letterale, intervenendo peraltro in una questione molto delicata. Infatti, il mancato rispetto dei limiti di cumulabilità comporterebbe la perdita del diritto alle tariffe incentivanti: un vero disastro per le aziende che hanno investito nel fotovoltaico. Inoltre, la questione delle detassazioni ambientali non era per niente chiara, considerando che nel recente V Conto energia (DM del 5 luglio 2012), all'art. 19, si precisa che il limite di cumulabilità previsto nel II Conto energia (DM 19 febbraio 2007) "si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000..." Pertanto in molti ritenevano che tale possibilità potesse essere automaticamente estesa anche ai successivi decreti di incentivazione del fotovoltaico (III, IV e V Conto energia). Invece, il Ministero ha interpretato l'art. 19 e lo specifico richiamo al DM 19 febbraio 2007 non come un principio generale, da applicare a tutti i Conti energia, ma in maniera restrittiva, vale a dire ritenendo che il beneficio della detassazione relativo alla Tremonti ambientale fosse applicabile solo e soltanto alle tariffe incentivanti del II Conto energia.

Restano molti dubbi e perplessità sulla linea seguita dal Ministero. Già Assonime si era espressa, nell'approfondimento 8/2011, in favore della cumulabilità degli incentivi.

Del resto risulta difficile capire come mai le detassazioni ambientali dovrebbero essere cumulabili con il II Conto energia e non con i successivi, che si fondano tutti sullo stesso meccanismo basato sulle tariffe incentivanti.

 

Riassumendo:

-        II Conto energia la cumulabilità è possibile nei limiti del 20% del costo; dell'investimento per realizzare l'impianto (in virtù dell'art. 19 del DM 05 luglio 2012);

-        III Conto energia la cumulabilità non è possibile (non essendo elencata la detassazione ambientale tra le agevolazioni cumulabili nell'art. 5 del DM 6 agosto 2010 );

-        IV Conto energia la cumulabilità non è oggi possibile, ma lo sarà (sembrerebbe senza limitazioni) senza limitazioni a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 26 giugno 2013 (in virtù dell'art. 5, comma 4, del DM 5 maggio 2011);

-        V Conto energia la cumulabilità non è oggi possibile, ma lo sarà (sembrerebbe senza limitazioni) a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 26 giugno 2013 (in virtù dell'art. 12, comma 4, del DM 7 luglio 2012).

*Centro nazionale per le rinnovabili di Legambiente per greenreport.it

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