[03/10/2012] News

Il piano paesaggistico? Non occorre sottoporlo alla Vas

Le disposizioni contenute nei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (compresi quelli degli enti gestori di aree protette): perché le norme di piano sono il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione; perché costituiscono il metodo per l'individuazione, sia degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte.

Quindi le prescrizioni contenute in un piano paesistico si differenziano dal contenuto d'uno strumento urbanistico. Di conseguenza, «un piano privo di contenuti urbanistici non è assoggettato a Vas, perché non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi, lo protegge)».

Lo afferma il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - con sentenza 27 settembre 2012, n. 811 - in riferimento alla questione del piano paesaggistico per il territorio provinciale di Ragusa. Un piano adottato senza essere preceduto dalla valutazione ambientale strategica (Vas). Una questione già trattata dal Tar della Sicilia il quale però ha affermato il contrario, ossia che il piano paesaggistico va sottoposto Vas, in quanto il piano può avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale del territorio.

La Vas è volta a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi. La sua eventuale mancanza o il differimento dell'accertamento di compatibilità solo alla fase attuativa, toglierebbero al soggetto programmatore la possibilità in concreto di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio.

L'imposizione degli usi coerenti con lo sviluppo sostenibile è individuata anche dalla normativa che disciplina i piani paesaggistici. Non a caso la finalità del piano è quella di indicare l'insieme coordinato dei parametri di tutela e salvaguardia dei valori paesistico-ambientali delle zone d'interesse paesaggistico, conformando a sé tutti gli usi, pianificati e/o programmati, quell'uso del territorio che intercetti beni o contesti sensibili.

Il Dlgs 152/2006 prevede la Vas e dispone che questa riguardi  «...i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale...».

Dal canto suo, il Codice dei beni culturali e paesaggistici ( in particolare il combinato disposto degli artt. 135 e 143 del decreto 42/2006), fissa le regole e il contenuto essenziale dei piani paesistici (la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione - mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse da natura, storia e loro interrelazioni - e degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e delle aree protette). Ed esprime una complessiva esigenza di conoscenza e di articolate modalità di gestione del territorio nella sua ineludibile correlazione con il paesaggio. Ma non comporta necessariamente l'assoggettamento a regime vincolistico di tutto il territorio.

Infatti, la ricognizione del territorio è il presupposto per gli interventi differenziati, per aree e modalità d'azione amministrativa, inclusa la disciplina volta ad assicurare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Il Codice dei beni culturali e paesaggistici (in particolare, l'art. 143) disciplina - quale metodo della tutela - l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio per individuarne i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio, l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione di aree molto compromesse o degradate e di quelli di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela e altresì l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, per appunto realizzare uno sviluppo sostenibile.

Da tutto ciò - a parere del Consiglio -  discende che il piano paesistico, «pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a Vas, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla Vas stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale». 

 

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