[07/09/2012] News

Scambio di emissioni: due settori a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

I sottosettori industriali «veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti» e «lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli» sono a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'Ue inserisce nell'apposito elenco tali settori, di conseguenza modifica la sue decisioni del 2010 e 2011 e pubblica la nuova decisione sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

La decisione 2010 determina a norma della direttiva 2003/87/CE - quella che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Mentre quella del 2011 stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni.

Agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure previste dalla direttiva del 2003.

Per determinare i settori o i sottosettori ritenuti esposti a un tale rischio, la Commissione valuta, a livello di Unione, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva 2003 sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell'Unione. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d'impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell'Unione sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore.

L'elenco dei settori può essere integrato. Ogni anno è possibile aggiungere all'elenco un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando è stato dimostrato, in una relazione analitica, che il settore o il sottosettore risponde ai criteri previsti dalla direttiva 2003/87/CE a seguito di una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività di tale settore o sottosettore. Ossia la misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; le caratteristiche attuali e previste del mercato, anche allorché l'esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali; i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d'investimento a lungo termine o di trasferimento.

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