[29/08/2012] News

Importazioni di biodiesel dall'Argentina e dall'Indonesia: avviato procedimento antidumping

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia nel luglio 2012 dallo European Biodiesel Board per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell'Unione

L'Ue ha avviato un procedimento antidumping riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia. La misura si è resa necessaria perché tali importazioni potrebbero essere oggetto di pratiche di dumping e potrebbero arrecare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo avviso.

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia nel luglio 2012 dallo European Biodiesel Board  per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell'Unione. Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela («il prodotto in esame»). E la denuncia di dumping si basa sul confronto tra il prezzo sul mercato interno e il prezzo (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Considerato che in entrambi i paesi interessati i prezzi sul mercato interno della principale materia prima utilizzata nella produzione del prodotto in esame risultano distorti a causa dell'esistenza di un sistema di tasse differenziate all'esportazione, lo European Biodiesel Board  fornisce anche un confronto tra il valore normale costruito e il prezzo (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione. Su tale base i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per tutti i paesi interessati.

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e anche in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova presentati evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

Sulla base di tali prove la Commissione apre un'inchiesta che determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

L'accertamento del pregiudizio si basa su "prove positive" e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori e anche gli importatori indipendenti sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Dove per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

Visto il numero elevato di produttori coinvolti nel procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione. A questi invierà questionari al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, se l'adozione di misure antidumping sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

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