[23/08/2012] News

Eccola nuova guida del Gse per l’innovazione e l’integrazione architettonica del fotovoltaico

Il Gse (Gestore dei Servizi Energetici) ha elaborato e pubblicato sul proprio sito la Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico.

La guida è stata redatta sulla base delle disposizioni del Decreto ministeriale del 5 luglio 2012 che definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (Quinto conto energia). E individua le definizioni, le tipologie, le categorie, i criteri e le modalità di installazione, specificando anche la documentazione da presentare a corredo della domanda di ammissione per l'accesso alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative.

Dunque, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, il Gse precisa che cosa si debba intendere per modulo fotovoltaico non convenzionale, per componente speciale e per integrazione architettonica del fotovoltaico.

Il modulo fotovoltaico non convenzionale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile, commercialmente identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica. A questa categoria appartengono sia i moduli fotovoltaici flessibili sia quelli rigidi (ossia i nastri in film sottile su supporto rigido; le tegole fotovoltaiche; moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture - opportunamente realizzati e installati per consentire il passaggio della luce all'interno dell'involucro edilizio).

La componente speciale, invece, è quel sistema costituito dall'assemblaggio e dalla integrazione di due elementi: il modulo fotovoltaico laminato senza cornice, che deve essere certificato e il sistema di montaggio dotato di brevetto europeo o che ha una procedura di richiesta di concessione del brevetto alla data di presentazione della domanda al Gse. Ma non vengono riconoscono come innovative le caratteristiche di un impianto per il solo fatto che nel sistema di montaggio sia incluso un elemento parte integrante di una differente invenzione industriale per la quale sia stato ottenuto un brevetto europeo.

Si ha integrazione architettonica del fotovoltaico quando il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica, unitamente al sistema di montaggio, sostituiscono elementi edilizi tradizionali e garantiscono, oltre la produzione di energia elettrica una serie di funzioni tipiche di un involucro edilizio. Ossia la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia; una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito; una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio. Ma l'integrazione architettonica del fotovoltaico è da considerarsi tale se, a seguito di un'eventuale rimozione dei moduli fotovoltaici, viene compromessa la funzionalità dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non più idonea all'uso.

I moduli non convenzionali e i componenti speciali, devono essere sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici energeticamente certificabili. I moduli e i componenti devono garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio e devono essere caratterizzati da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito.

Deve pertanto esistere, all'interno dell'edificio, un fabbisogno energetico certificabile ai sensi della specifica normativa nazionale. E tale fabbisogno può essere garantito soltanto in virtù di un volume chiuso che permetta di regolare gli scambi termici tra l'interno e l'esterno dell'edificio. Dove per edificio si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici e arredi che si trovano al suo interno (E' il Dpr del 1993 numero 412 che definisce l'edificio come tale). Ma non rientrano nella definizione ai fini degli incentivi, i fabbricati rurali, comunque accatastati, che non rispettano i requisiti indicati. E neanche gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline. Così come sono esclusi i moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole o posizionati come rivestimento di balaustre e balconi.

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