[25/07/2012] News

L’Ue rafforza la protezione da incidenti rilevanti: aggiornata la classificazione delle sostanze

L'Ue cerca di rafforzare ulteriormente il livello di protezione per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti attraverso una nuova direttiva (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri).

La direttiva modifica quella del ‘96 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, nello specifico, adegua il sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele. Lo fa per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse.

Nel contempo, le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta. La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della direttiva. Una cooperazione che dovrebbe affrontare tra l'altro la questione dell'auto-classificazione di sostanze e miscele. Una cooperazione che, dove opportuno, dovrebbe coinvolgere anche i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.

Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Conseguenze gravi non solo per il territorio dove è ubicato l'impianto dato che l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. E' proprio per questo che occorre stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un certo grado di protezione in tutta l'Unione.

Così come è opportuno che gli stessi gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico. Elemento necessario anche per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze.

Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, dunque, il gestore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Così come dovrebbero essere garantite le opportune informazioni al pubblico.

Gli Stati membri, sempre per agevolare lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano sul loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli a essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti gli incidenti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sforzarsi per intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per condividere le informazioni siano complete.

Quindi risulta opportuno che gli Stati membri individuino le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto degli obblighi da parte dei gestori. Le autorità competenti e la Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a sostegno dell'attuazione, ad esempio mettendo a punto adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone prassi. Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione.

 

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