[24/07/2012] News

Una nuova modifica al regolamento sulla spedizione dei rifiuti

Un anno fa l'Ue ha sottoposto alcune miscele di due o più tipi di rifiuti di metalli (o contenenti metalli) alle procedure di notifica e autorizzazione per la loro spedizione modificando il regolamento del 2006 sulle spedizioni di rifiuti. Pertanto la Commissione ha inviato una richiesta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) chiedendo conferma scritta che tali miscele di rifiuti, (la cui esportazione non è vietata), possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati nel paese di destinazione.

Adesso, proprio per tener conto delle risposte ricevute, l'Ue modifica l'allegato del regolamento del 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'Ocse. E lo fa con un nuovo regolamento - che sicuramente provocherà non poche discussioni - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti - che recepisce la Convenzione di Basilea -  istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Individua, inoltre, l'elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (il così detto "Elenco Verde"), quello dei rifiuti soggetti alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva  scritta (il così detto "Elenco Ambra") e quello dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione.

E' la stessa Ue che sottolinea l'importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni secondo modalità precise. Modalità che tengono conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana. Modalità che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutta la Comunità. Il che esclude che i rifiuti siano considerati semplici merci, in quanto appare prevalente nella disciplina relativa allo spostamento dei rifiuti la protezione dell'ambiente.

Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso Paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso Paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

L'Ue, sottolinea l'importanza del rispetto della convenzione di Basilea. Una convezione che fra l'altro stabilisce, la riduzione delle spedizioni di rifiuti pericolosi ad un livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta dei rifiuti.

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