[19/07/2012] News

Le acque reflue industriali? Tutte quelle provengono dagli insediamenti produttivi

Le acque reflue industriali sono quelle che provengano dall'insediamento produttivo nella sua totalità: il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore. A nulla rileva, dunque, che parte di essi sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come ad esempio quelli delle acque meteoriche necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar); a proposito della questione riguardante la Provincia di Brindici e una società che effettua attività di demolizione di impianti industriali e navali nonché trasporto e recupero di materiali ferrosi e non ferrosi.

La Provincia di Brindisi, con apposito provvedimento, ha imposto alla società la messa a norma del sistema di raccolta e smaltimento delle acque. Questo perché il sistema previsto di raccolta e smaltimento delle acque metoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate non risulta conforme a quanto previsto dalla specifica normativa vigente. Inoltre la Provincia richiede che la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia sia finalizzata all'accumulo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (allegato 5 punto2 al D.M. 186/2006) per il successivo avvio agli impianti di trattamento.

Mentre la società contesta alla provincia di aver assimilato le acque meteoriche a quelle reflue.

E' il legislatore del 2006 (d.lg. n. 152 del 2006) che definisce le "acque reflue industriali" come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse da quelle domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Ma, secondo un orientamento giurisprudenziale, il refluo deve essere considerato "nell'inscindibile composizione dei suoi elementi". Ne consegue che rientrano tra le acque reflue quelle che provengano dall'insediamento produttivo e cioè dall'inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore. Questo può voler dire che in essi vi sia una parte di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo (come ad esempio quelli delle acque meteoriche necessariamente legate alla composizione chimica- fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche).

Invece, il Dm del 1999 individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. E prevede che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. In particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; causare inconvenienti da rumori e odori; danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Inoltre prescrive (all'interno dell'allegato 5) le dotazioni minime degli impianti di messa in riserva di rifiuti quanto a un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche. Prevede cioè che l'impianto di recupero dei rifiuti sia provvisto di un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteroriche. E' un richiamo generale che non reca alcuna differenziazione, nel sistema di raccolta, delle acque meteoriche tra quelle di prima o seconda pioggia dovendo quindi comprendersi entrambe le tipologie nel sistema di raccolta. Fra l'altro il d.lgs. 152/2006 non prescrive la necessità di controlli e precauzioni solo per le acque di prima pioggia quanto piuttosto per tutte le acque meteoriche di dilavamento, anche quelle di prima pioggia. Controlli e precauzioni previsti ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali.

Comunque sia le regioni possono disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 

 

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