[09/07/2012] News

Tonno rosso: pesca vietata ai pescherecci con palangari battenti bandiera italiana

Anche la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con palangari battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a decorrere dal 20 giugno 2012 alle ore 13.

A partire da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock. Lo stabilisce l'Ue con apposito regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, ha ritenuto che le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonnare e ai pescherecci con palangari battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, sono esaurite.

Il 20 giugno 2010 l'Italia ha informato la Commissione di avere imposto un divieto relativo alle attività di pesca delle proprie tonnare e dei propri pescherecci con palangari attivi nella pesca del tonno rosso nel 2012, con effetto dal 20 giugno alle ore 13.00 per i pescherecci con palangari e dal 22 giugno alle ore 17.00 per le tonnare.

Ma, nonostante l'iniziativa italiana la Commissione ha confermato il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

Infatti, quando la Commissione europea, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di altre informazioni in suo possesso, riscontra che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, vieta le attività di pesca informandone gli Stati membri interessati.

Il regolamento del 2012 stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque comuni e, per le navi Ue, in determinate acque non appartenenti all'unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. E fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura per il 2012 nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

Il regolamento del 2009 invece, identifica un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di dimensioni superiori a 24 metri e, per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e per le tonnare, almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 50 %.

Del resto la politica comune della pesca cerca di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive nel rispetto del principio precauzionale.

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