[02/07/2012] News

La Commissione Ue autorizza l'immissione in commercio di prodotti con soia ogm della Monsanto

E' stata autorizzata l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788. La decisione di esecuzione della Commissione europea è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.

Una decisione per nulla condivisibile da parte nostra che va notificata, tramite il centro di scambio di informazioni sulla sicurezza (Biosafety Clearing-House), alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente al regolamento sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (1946/2003).

Nel 2009 la Monsanto Europe SA ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi, la domanda per la commercializzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata. Una domanda che riguarda anche l'immissione in commercio della soia MON 87701 × MON 89788 in quanto presente in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi che la contengono o da essa costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione.

Nel febbraio 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha espresso un parere favorevole perché la soia, come descritta nella domanda, è altrettanto sicura della versione non geneticamente modificata riguardo agli effetti potenziali sulla salute umana o animale o sull'ambiente. Nel suo parere l'Efsa ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali. L'Efsa è giunta anche alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme all'uso previsto per i prodotti. Secondo il parere dell'Efsa, inoltre, non sono necessarie prescrizioni specifiche sull'etichettatura per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da tale soia oltre quelle previste dal regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1829/2003).

Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione occorre tuttavia che sull'etichettatura dei mangimi contenenti l'Ogm, oppure da esso costituiti e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l'Ogm oppure da esso costituiti per i quali viene chiesta l'autorizzazione, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

Il regolamento del 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, stabilisce prescrizioni per l'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da Ogm.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della Commissione, in particolare secondo la decisione 2009/770/CE, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti.

Inoltre, secondo il regolamento del 2003, tutte le pertinenti informazioni relative all'autorizzazione dei prodotti devono essere iscritte nel registro Ue degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Al fine di proteggere la salute umana e animale, gli alimenti e i mangimi che contengono organismi geneticamente modificati o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario. La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

Quindi il regolamento del 2003 si pone come obiettivo quello di fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, ma anche quello di garantire nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

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