[02/07/2012] News toscana

Contenimento dei cinghiali e fondi chiusi, il Tar della Toscana da torto alla Provincia di Pisa

E' stata pubblicata la sentenza 935 del Tribunale amministrativo della Toscana Sez. III,  con  la quale il Giudice amministrativo,  pur rilevando che la Provincia di Pisa «ha ritenuto imprescindibile l'esercizio in loco della attività venatoria, con la quale ridurre la densità faunistica delle specie nocive (cinghiale)», osserva che «L'obiettivo della riduzione dei danni arrecati dalla fauna va perseguito con gli interventi di contenimento numerico previsti dall'articolo 19 della Legge 157/1992 e dall'articolo 37 della L. R. 3/1994 e non già attraverso l'attività venatoria».

Il ricorso contro la "Determinazione di diniego richieste Aree sottratte alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'art. 25 L.R. 3/94, Comune di Chianni" adottata nel 2007 dal Dipartimento programmazione territoriale ed economica della Provincia di Pisa, era stato presentato da un folto gruppo di proprietari di terreni agricoli a Chianni e dall'Uione agricoltori della Provincia di Pisa, con l'intervento ad adiuvandum della Lega abolizione caccia.

I  ricorrenti, proprietari di fondi rustici  contigui a Chianni che si estendono sui 135 ettari, avevano chiesto alla Provincia che  i loro terreni fossero esclusi dalla gestione programmata della caccia, sia in base alla legge nazionale 157 che alla normativa regionale, in particolare la legge 292/1994 "Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria" «Che, come indicato alla lett. a) dell'art. 72 cit., l'area oggetto della domanda di esclusione dalla gestione programmata della caccia apparteneva a diversi proprietari tra di loro confinanti, aveva una superficie di ampiezza superiore a 100 Ha e presentava caratteristiche ambientali tali da consentire lo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica; che, come previsto dallo stesso art. 72 e della ricordata legislazione statale di settore, sui fondi oggetto della domanda venivano svolte attività di rilevante interesse economico, sociale e ambientale».

Le aziende agricole interessate «Utilizzavano metodi biologici e aderenti ai Consorzi Aiab ed Ecocert, erano sede di allevamento di specie a rischio di estinzione (asino dell'Amiata) e oggetto di progetti di ricerca e conservazione; ospitavano, occupando una percentuale superiore al 50% dell'area, strutture di ricezione turistica, in quanto nei suddetti fondi rustici avevano sede aziende agrituristiche, realtà economica individuata tra gli obiettivi strategici del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale per il Sistema delle Colline della Valdera». Inoltre «L'area e le strutture ricettive in essa ricadenti erano interessate da iniziative provinciali a sostegno del turismo ippico, ossia il c.d. "Progetto dell'Ippovia"».Tutte attività economiche che la caccia avrebbe danneggiato causando «Un notevole danno economico alle aziende agrituristiche coinvolte dalla richiesta», non consentendo «La necessaria valorizzazione del patrimonio naturalistico presente, il quale dovrebbe costituire, invece, il punto di forza di dette attività».

La Provincia, in base al Piano faunistico venatorio provinciale 2005-2010 e ad una relazione tecnica, decideva di non accogliere le richieste di esclusione della caccia «Perché contrastano con l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, come specificato nella relazione tecnica e come previsto dall'art. 72, 1° comma, della DCR 292/1994». La relazione tecnica allegata dice che la Provincia «Ha valutato che l'esclusione dei fondi in questione dalla gestione programmata della caccia avrebbe ostacolato l'attuazione del Piano faunistico venatorio provinciale, in particolare degli obiettivi contenuti nella Sezione "Proposte gestionali ed Indirizzi generali di Piano", sul presupposto che la presenza di ungulati su tali fondi, e in specie del cinghiale, in difetto di attività venatoria avrebbe determinato danni alle colture agricole presenti, laddove la tutela delle coltivazioni agricole rappresenta una delle finalità precipue della stessa pianificazione faunistica venatoria provinciale».

Secondo i ricorrenti invece il provvedimento e il parere tecnico erano illegittimi perché violavano la legge regionale e per eccesso di potere rispetto alla legge nazionale 157, perché le richieste di esclusione dei fondi dall'esercizio della caccia non ostacolerebbe l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria della L.R.T.n.3/1994, mentre gli atti impugnati  non avrebbero  tenuto conto  degli interessi coinvolti, come il  diritto di libera iniziativa economica e di proprietà che prevale sull'esercizio della caccia.

La Lega per l'abolizione della caccia (Lac) si è associata al terzo motivo del ricorso: «"Violazione di legge (art. 1, comma II, del Protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; violazione dell'art. 21, I comma, Cost. e dell'art. 42, II comma, Cost.)", in quanto gli atti impugnati violerebbero la libertà di pensiero e le convinzioni etiche dei proprietari dei fondi, contrari all'esercizio venatorio sulle loro proprietà, e detta violazione comporterebbe un disequilibrio tra gli interessi contrapposti a svantaggio delle convinzioni etiche dei proprietari».

Il Tar ha detto che il ricorso era fondato e, ripercorrendo la normativa e gli obblighi della Provincia, ricorda che «E' pacifico, dunque, che secondo la richiamata disciplina le richieste dei proprietari ritualmente proposte per escludere i propri fondi dall'esercizio della caccia debbono essere accolte quando non ostacolino l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria». Ma la provincia ha respinto le istanze ritenendo che avrebbero ostacolato l'attuazione della Pianificazione faunistico-venatoria provinciale.

Ma la sentenza del Tar fa rilevare che «In realtà, a ben vedere, per i territori in esame il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2005-2010 prevede tra gli"Obiettivi strategici" da perseguire la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali a favore della tutela del lavoro agricolo, ma tale scopo è perseguito dalla stessa disciplina di Piano e dalla stessa normativa di settore, non già tramite l'esercizio dell'attività venatoria, ma tramite altro, diverso e specifico istituto, ossia gli interventi di contenimento numerico di cui agli artt. 19 della legge n. 157/1992 e 37 della L.R. n. 3/1994, così come dedotto con il primo motivo di ricorso. Il controllo previsto dall'art. 19 della legge n. 157/1992 e, per la Regione Toscana, dall'art. 37 della L.R. n. 3/1994, costituisce, infatti, un istituto di carattere generale, tanto che la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale configura detta norma statale quale "principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost. tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale" (Corte Costituzionale 21 ottobre 2005 n. 392 e n. 135 del 2001)».

Per  questo, secondo il Tar della Toscana «Risulta illegittima la motivazione su cui si fonda il provvedimento impugnato, con il quale si è ritenuto che la tutela delle colture agricole minacciate da un elevato numero di cinghiali fosse perseguibile solo con l'esercizio dell'attività venatoria e non già mediante l'esercizio dei poteri tipici a tal fine previsti dalla legge, ossia gli interventi di contenimento numerico di cui agli artt. 19 della legge n.157/1992 e 37 della L.R. n. 34/1994, cui non si fa, invece, minimamente cenno nel provvedimento in questione. La fondatezza del motivo esaminato (primo motivo) determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti hanno lamentato che l'Amministrazione provinciale non avrebbe accolto le loro richieste senza effettuare una valutazione delle realtà economiche su cui il provvedimento andava ad incidere e senza esplicitare le ragioni della decisione».

Il Tar ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso sostenuto anche dalla Lac, «In quanto i ricorrenti nell'istanza di esclusione dei loro fondi dalla caccia programmata non hanno addotto, tra le varie motivazioni, quella relativa alla loro contrarietà etica all'esercizio dell'attività venatoria nei loro fondi».    

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