[29/06/2012] News

Tribunale Ue conferma violazione della concorrenza a E.on e Gdf, ma riduce l’ammenda

Il Tribunale europeo conferma la decisione della Commissione europea del 2009 nei confronti di Gdf e E.On per aver violato il diritto comunitario della concorrenza stipulando un accordo di ripartizione dei mercati francese e tedesco del gas naturale, ma riduce le ammende precedentemente inflitte (da 553 milioni a 320 milioni di euro per ciascuna società) e constata un errore della Commissione per quanto concerne la durata dell'infrazione su ciascuno dei mercati.

L'accordo stipulato fra le due società risale al 1975, quando Ruhrgas AG (attualmente E.On Ruhrgas, facente parte del gruppo E.On) e Gdf (che fa attualmente parte di Gdf Suez) hanno deciso di costruire congiuntamente il gasdotto Megal attraverso la Germania per importare gas russo. In quell'occasione le imprese, inoltre, si sono impegnate a non operare sul mercato interno dell'altra parte con due lettere collaterali che hanno vietato a Gdf di rifornire clienti in Germania del gas trasportato da Megal e a Ruhrgas di importare lo stesso gas in Francia.

Nonostante le due società hanno affermato, in un accordo del 13 agosto 2004, che consideravano da tempo le parti anticoncorrenziali dell'accordo Megal come "nulle e improduttive di effetti", la Commissione ha ritenuto che l'accordo avesse in realtà continuato a produrre i suoi effetti almeno fino alla fine del settembre 2005. Tale data è quindi quella considerata dalla Commissione come data di fine dell'infrazione su ciascuno dei mercati.

A tale proposito  il Tribunale constata che la Commissione ha commesso degli errori. Secondo il Tribunale la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di una concorrenza potenziale, fra le due società sul mercato tedesco del gas del 1º gennaio 1980 al 24 aprile 1998, alla quale l'accordo Megal avrebbe potuto recare pregiudizio. E, per quanto riguarda la fine dell'infrazione sul mercato francese, il Tribunale constata che la Commissione non ha addotto alcun elemento che permetta di concludere che l'infrazione è continuata sul mercato francese in seguito all'accordo dell'agosto 2004. Dunque, il Tribunale, tenendo conto in particolare della durata e della gravità dell'infrazione, fissa l'importo finale dell'ammenda inflitta a ciascuna società a 320 milioni di euro.

La prima direttiva sul gas risale al 1998 (abrogata e sostituita, a partire dal 1º luglio 2004, dalla direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e per prima ha obbligato gli Stati membri ad aprire progressivamente alla concorrenza il mercato dell'approvvigionamento del gas naturale ai grandi consumatori e a consentire l'accesso a terzi alla rete di trasporto esistente. Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 agosto 2000 (la prima direttiva sul gas è stata trasposta in Francia soltanto nel 2003).

La direttiva, inoltre, ha stabilito norme comuni concernenti il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale. E ha stabilito le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (Lng), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi, nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale.

L'esperienza nell'attuazione della direttiva ha dimostrato i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Ma ha pure dimostrato sia le carenze sia le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato. Così la direttiva del 1998 è stata sostituita con quella del 2003. Una riforma dettata anche dall'esigenza di adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili. 

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