[04/06/2012] News

Munizioni atossiche: il Tar Emilia Romagna dà ragione alla Lega per l'abolizione della caccia

Una recente sentenza del Tar Emilia Romagna sezione di Parma "In tema obbligo caccia ungulati con munizioni atossiche/senza piombo dopo indicazioni Ispra" ha accolto il ricorso presentato dalla Lega per l'abolizione della caccia (Lac) contro la provincia di Reggio Emilia, Ambito territoriale di caccia (Atc) 1 Poviglio e Federcaccia Reggio Emilia per l'annullamento dell'articolo 2 della delibera della Giunta della provincia di Reggio Emilia n. 195/sull'adozione del calendario venatorio. 

In particolare la Lac lamentava che l'articolo 2 consentiva la caccia agli ungulati (caprioli, daini, mufloni e cinghiali) senza vietare l'uso di munizioni al piombo, nonostante la loro asserita tossicità.

Il ricorso si basava su due motivi: «1) Eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto la Provincia di Reggio Emilia avrebbe ignorato il parere dell'Ispra n.19114 del 6 giugno 2011. 2) Difetto di motivazione, in quanto la Provincia di Reggio Emilia avrebbe disatteso detto parere senza fornire alcuna motivazione».

Provincia di Reggio Emilia e Federcaccia di Reggio Emilia hanno chiesto di respingere il ricorso della Lac perché il parere dell'Ispra in realtà non sarebbe un vero e proprio parere, ma una semplice raccomandazione, un mero «Spunto di riflessione ai fini della pianificazione faunistico venatoria regionale».

Secondo il Tar «La tesi non ha fondamento. E' sufficiente una semplice lettura del documento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per constatare come vi sia ben più di una semplice raccomandazione ad eliminare l'uso di sostane tossiche per la salute dell'uomo. Quando, nel citato testo, si sottolinea la "potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili", e quando si afferma che è individuata come una logica conseguenza "un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati". Attesa la natura di vero e proprio parere del documento in questione, l'amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute. Per queste ragioni, i due motivi di ricorso, che tendono sostanzialmente a coincidere, risultano entrambi fondati». Quindi il Tar emiliano ha accolto il ricorso della Lac «E, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato».

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