[24/05/2012] News

Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la normativa europea

Il giudice nazionale può disapplicare la normativa italiana che istituisce un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e che fissa i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della discarica perché difforme alla normativa europea. Ma solo se prima ha verificato che non è in nessun caso possibile giungere a un'interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive sulle discariche di rifiuti e a quella sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Lo afferma la Corte di giustizia europea - con sentenza di oggi - chiamata a rispondere dal giudice italiano sulla questione dell'Amia. In base alla legge del 1995 (la numero 549) e alla legge regionale di esecuzione l'Amia - che gestisce una discarica a Palermo, in località Bellolampo -  è assoggettata al pagamento trimestrale, alla Provincia Regionale di Palermo, del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, dovendo rivalersi di tale tributo sulle amministrazioni locali che conferiscono i propri rifiuti nella discarica.

L'Amia ha provveduto a un versamento parziale del tributo relativo al primo e al secondo trimestre 2007, omettendo però quello relativo al terzo e al quarto trimestre del medesimo anno. Il tardivo versamento, però, sarebbe strettamente connesso al ritardo con cui le amministrazioni conferenti i rifiuti nella discarica rimborsano al gestore della discarica stessa il tributo.

Comunque sia la Provincia Regionale di Palermo le ha inviato un avviso di liquidazione, al fine di recuperare il tributo non versato maggiorato degli interessi e ha previsto una sanzione. L'Amia, dal canto suo, ha proposto alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un ricorso.

Secondo quanto esposto dal giudice italiano la legge del 95 istituisce il tributo, fissa i termini per il recupero ma non prevedere il rimborso del tributo a favore del gestore da parte dell'amministrazione conferente, entro un termine ragionevole, né stabilisce una procedura efficace ai fini di ottenere tale rimborso. E non prevede nemmeno la possibilità per il gestore della discarica di riaddebitare al soggetto che deposita i rifiuti la sanzione amministrativa irrogata per il ritardo nel pagamento del tributo in discussione.

Ecco perché il giudice chiede alla Corte se, in circostanze come queste e alla luce della sentenza Pontina Ambiente, occorra disapplicare disposizioni nazionali affinché le disposizioni possano essere considerate conformi al diritto europeo.

Con la sentenza Pontina Ambiente la Corte di Giustizia ha ammesso la possibilità dello Stato di istituire a carico del gestore della discarica un tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi urbani (riferendosi alla legge italiana del 1995 l'Italia) che deve essere rimborsato ai gestori dalle amministrazioni municipali. Ma lo ha ammesso a certe condizioni, ossia condizioni che evitino di far gravare sui gestori delle discariche oneri eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni che usufruiscono del servizio. Quindi è necessario che il sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine.

La direttiva europea chiede l'adozione di misure da parte degli Stati membri, al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all'impianto e alla gestione delle discariche. Ma non impone alcun metodo specifico: la scelta è dello Stato membro interessato che può indifferentemente prevedere una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità.

L'esigenza di coprire tutti i costi connessi all'impianto e alla gestione delle discariche costituisce espressione del principio «chi inquina paga», il quale implica che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sui detentori che li depongono nelle discariche ai fini del loro smaltimento. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto. 

 

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