[24/04/2012] News

Biocarburanti, Ue: sì al sistema Ensus per verifica criteri di sostenibilità

Il sistema volontario «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production», dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità. Lo ha deciso la Commissione europea con apposito provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. Una decisione di esecuzione che ha validità di cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Dunque la Commissione riconosce il sistema «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» come idoneo per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità espressi nella direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) e nella direttiva sulla qualità della benzina e del combustibile diesel (98/70/CE) - le direttiva europee che istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

Il sistema volontario Ensus è stato presentato il 21 novembre 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Tale sistema riguarda il bioetanolo ottenuto dal grano da foraggio dell'Ue prodotto dallo stabilimento Ensus One.

Dalla valutazione del sistema risulta che Ensus risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità della direttiva 2009 e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti richiesti. E risulta, inoltre, che Ensus risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici.

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. E può decidere, cioè, che un sistema volontario nazionale o internazionale è idoneo a dimostrare che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contenga dati accurati ai fini.

Però, se successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisce modifiche le modifiche devono essere notificate senza indugio alla Commissione. In questo modo la Commissione può esaminarle al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Comunque, quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione - nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento -  gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

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