[20/04/2012] News

La Corte Ue sul proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di Via

La decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un'"autorizzazione" quando la decisione autorizzi una modifica o un'estensione dell'impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea - con sentenza di ieri - coinvolta nella questione riguardante  l'associazione Pro-Braine e la giunta comunale di Braine-le-Château.

Il centro d'interramento tecnico di Cour-au-Bois Nord, situato nel territorio del comune di Braine‑le‑Château, è stato autorizzato con un regio decreto del 1979 per una durata di trent'anni alla raccolta di rifiuti industriali non tossici. L'autorizzazione al funzionamento ha subito poi una modifica nel 1988, affinché tale centro potesse accogliere altri tipi di rifiuti, quali i rifiuti domestici e inerti.

Nel 2002 l'Ufficio vallone dei rifiuti ha invitato la Biffa Waste Services SA, che all'epoca gestiva il centro nell'area di Cour‑au-Bois Nord, a presentare un piano di riassetto per tale sito (nel corso del 2006, il gruppo Veolia es treatment SA ha acquisito la Biffa Waste Services).

Sulla base del piano di riassetto presentato dalla Biffa Waste Services, la giunta comunale di Braine-le-Château, nel 2008, ha autorizzato fino al 2009 il proseguimento delle operazioni del centro d'interramento tecnico, ha abrogato le condizioni di gestione esistenti e le ha sostituite con condizioni nuove. Ma l'associazione Pro-Braine ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato belga) della decisione comunale, perché ritenuta irregolare. L'associazione, principalmente, addebita alla giunta comunale di Braine‑le‑Château di aver adottato la decisione senza aver previamente assoggettato la domanda di gestione di tale impianto a valutazione dell'impatto ambientale (Via), e senza aver richiesto la realizzazione di uno studio sull'impatto ambientale.

Sulla base di tali considerazioni, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale. Ossia, chiedendo se la decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata o già in funzione, così come previsto dalla direttiva sulle discariche dei rifiuti (1999/31), costituisca un'"autorizzazione" a norma della direttiva sulla Via.

Dalla disposizione sulle discariche esistenti - contenuta all'articolo 14 della direttiva sulle discariche - emerge che, per le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare misure affinché tali discariche possano rimanere in funzione soltanto se i loro gestori si conformano alle prescrizioni della direttiva stessa. A tal fine, i gestori di dette discariche elaborano e presentano all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto del sito su cui si trova ogni discarica, comprendente anche le misure correttive che ritengono eventualmente necessarie. L'autorità competente, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, adotta una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva.

Al riguardo, però, occorre ricordare che la nozione di "autorizzazione" della direttiva Via (85/337) è definita come la "decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso". Di conseguenza, può esservi un'autorizzazione -  in base a tale direttiva - soltanto nella misura in cui deve essere realizzato un progetto.

Anche la definizione della nozione di progetto è contenuta nella direttiva Via, che non precisa se modifiche o estensioni di progetti esistenti possano anch'esse essere considerate come progetti. Ma sulla base dell'elenco dei siti elencati nell'allegato II della direttiva è possibile concludere  che la modifica o l'estensione di un sito di interramento (come quello belga) costituisce un "progetto", ai sensi della direttiva 85/337, nella misura in cui può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Così, il mero rinnovo di un'autorizzazione esistente alla gestione di un sito di interramento, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come "progetto" e, dunque, è compito del giudice del rinvio verificare se la decisione definitiva relativa al piano di riassetto autorizzi una modifica o un'estensione dell'impianto o del sito in oggetto, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e costituire quindi un "progetto". 

 

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