[16/04/2012] News

Utilizzazione dei fanghi in agricoltura: il comune non ha la potestà regolamentare

Il Comune non ha competenze in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura. Perché la disciplina dello spandimento dei fanghi è da ricondurre alla disciplina dei rifiuti che a sua volta, è da collocare - per giurisprudenza costante della Corte costituzionale - nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s - della Costituzione).

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Tar) che - con sentenza 4 aprile 2012, n. 1006 - si pronuncia sulla questione relativa al Pgt (piano di governo del territorio) del Comune di Gambolò. Il Comune, infatti, ha stabilito il divieto di spandimento dei suddetti fanghi entro la fascia di rispetto di 500 mt dai nuclei abitati. Ma il divieto sembrerebbe rappresentare un'indebita ingerenza da parte del Comune - mediante l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, che pure ad esso compete - delle sfere di rispettiva competenza regionale e provinciale in materia di disciplina dello spandimento al suolo dei fanghi biologici.

In sostanza, i comuni sarebbero sprovvisti di potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, poiché, i fanghi sarebbero sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

La disciplina sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è contenuta del decreto del 1999 (dlgs 99/1992 che attua la direttiva comunitaria del 1986). Un decreto che ha il dichiarato scopo "di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione".

Il decreto pone dei "livelli minimi di tutela"; disciplina i casi di divieto di utilizzazione dei fanghi e demanda alle regioni la competenza sia per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei fanghi, sia per stabilire, le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali.

Tali disposizioni sono state fatte salve dal legislatore del 2006 (articolo 177, d.lgs. n. 152/2006 a più riprese modificato), in quanto contenenti "disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti". E anche per il decreto del 2006 la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti resta attribuita alle regioni.

Quindi è da considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regolamentare regionale. Mentre resta riservata agli stessi comuni solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione.

E neppure in base alla normativa igienico-sanitaria si può ritenere esistente una potestà comunale in materia, dato che la normativa non ricomprende la gestione dei rifiuti (nel cui novero rientrano i fanghi), se non per quanto riguarda la raccolta delle immondizie stradali e domestiche e il loro smaltimento. Così come non è possibile radicare la potestà regolamentare comunale in materia facendo leva sulle norme che attribuiscono all'ente locale il potere di "governo del territorio". Perché comunque, la disciplina dei rifiuti, a cui quella sull'uso agronomico dei fanghi da depurazione deve essere ricondotta, è estranea alla materia del governo del territorio che sicuramente ricomprende l' urbanistica e l'edilizia.

Conseguentemente, deve escludersi che in sede di pianificazione urbanistica il Comune possa introdurre prescrizioni volte a limitare l'uso dei suddetti fanghi in agricoltura, interferendo così con l'esercizio delle competenze regionali previste in subiecta materia dal legislatore statale.

Torna all'archivio