[13/04/2012] News

Messa in sicurezza e bonifica di un sito di interesse nazionale: è un servizio pubblico

Lo svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale prevista per legge può essere qualificato come servizio pubblico. Proprio perché è svolta (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti della zona inquinata), mira al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti) e, infine, consistente in attività produttiva e di rilievo economico.

Lo ricorda il Consiglio di Stato - con sentenza 5 aprile 2012, n. 2021 - relativamente alla determinazione degli interventi di bonifica sul sito inquinato d'interesse nazionale di Brindisi.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha annullato le prescrizioni con le quali l'Amministrazione aveva richiesto di modificare la tecnologia di messa in sicurezza e bonifica della falda prescelta (sottostante le aree comprese all'interno del perimetro del polo multisocietario petrolchimico di Brindisi).

Con le prescrizioni impartite dalle conferenze di servizi del 23 ottobre 2003, del 20 aprile 2004 e del 22 settembre 2004 è stato richiesto di realizzare, a preservazione della falda, un sistema di sbarramento di trattamento idraulico (basato su pozzi di emungimento) e successivo trattamento delle acque emunte in apposito impianto per impedire il deflusso delle acque sotterranee dello stabilimento verso il mare. E si è disposto di sostituire il sistema di barrieramento idraulico con un sistema di confinamento fisico, integrativo o sostitutivo di quello, ormai realizzato con notevole dispendio economico, nonché alcune prescrizioni dirette a imporre la bonifica di non meglio identificate aree esterne agli stabilimenti e a vietare di effettuare scavi anche modesti prima di realizzare le attività di bonifica.

Insomma le determinazioni delle conferenze di servizio - impugnate in primo grado - attengono allo specifico svolgimento delle attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale (attraverso l'emunzione delle acque di falda sottostanti l'area industriale in questione), in passato disciplinate dall'art. 17 dlgs 22/1997 e attualmente dall'art. 252 dlgs 152/2006.

La bonifica dei siti di interesse nazionale è materia di attività obbligatoria ex lege disciplinata da fonti di rango primario. E questo è un elemento che identifica giuridicamente un servizio pubblico. Infatti per identificare giuridicamente un servizio pubblico non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione.

Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è anche necessario, che le attività presentino un carattere economico e produttivo e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti.

E' pur vero che i soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati non ricevano un corrispettivo da parte dei beneficiari, ma l'utilità che questi ricevono sta nel vantaggio conseguito precedentemente attraverso la socializzazione dei costi (id est l'inquinamento) relativi a oneri del processo produttivo (ossia quelli connessi al corretto smaltimento degli agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a carico delle stesse imprese inquinatrici. I costi attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza vengono nuovamente internalizzati (peraltro, verosimilmente in misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate, non essendo integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi).

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