[06/04/2012] News

Ue: proposta di regolamento per la tracciabilità della carne bovina

Il piano d'azione della nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione (es. registri delle aziende, passaporti) con l'introduzione dell'identificazione elettronica dei bovini (Eid).

Ecco che l'Ue propone un nuovo regolamento che va a modificare quello del 2000 (il numero 1760). Anche perché l'attuale legislazione sull'identificazione dei bovini non riflette i recenti sviluppi tecnologici.

Nel 1997 a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (Bse) sono state introdotte in Europa norme in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini. Il regolamento del 97 ha istituito un sistema di rintracciabilità individuale dei bovini mediante l'identificazione dei singoli animali con due marchi auricolari, registri tenuti presso ciascuna azienda (es. azienda agricola, mercato, macello), un passaporto individuale per ogni singolo animale contenente dati relativi a tutti i movimenti e la segnalazione di tutti i movimenti in una base di dati informatizzata in grado di rintracciare rapidamente gli animali e di identificare le coorti in caso di malattie.

Nel 2000 tali principi sono stati confermati dal regolamento 1760/2000. Anche perché l'obiettivo finale era quello di ristabilire la fiducia dei consumatori nelle carni bovine e nei prodotti a base di carni bovine grazie alla trasparenza e alla completa tracciabilità. Del resto localizzare e rintracciare gli animali a fini veterinari, è di fondamentale importanza per la lotta contro le malattie infettive. Attualmente si può ritenere che tale sistema di tracciabilità abbia permesso di realizzare gli obiettivi: la Bse è sotto controllo nell'UE e la fiducia dei consumatori è stata ripristinata.

Il regolamento 1760/2000, infatti, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - compresa un'etichettatura facoltativa - e prevede elementi come il doppio marchio auricolare, il registro dell'azienda, il passaporto per i bovini e la base di dati informatizzata. Ma, l'attuale legislazione non riflette i recenti sviluppi tecnologici. Negli ultimi dieci anni l'identificazione elettronica basata sull'identificazione a radiofrequenza (Rfid) si è notevolmente evoluta, permettendo una lettura più rapida e precisa dei codici dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati (questo consente un risparmio dei costi della manodopera per la lettura manuale, ma comporta nel contempo un aumento dei costi per le apparecchiature).

Dunque, l'uso di identificatori elettronici potrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e le formalità burocratiche, qualora ad esempio il registro dell'azienda fosse tenuto in modo informatizzato (come avviene in un numero sempre maggiore di aziende agricole), utilizzando la lettura automatica e l'inserimento automatico nel registro. Un sistema più rapido e affidabile permetterà inoltre, tra l'altro, una maggiore e più veloce precisione di lettura di quella consentita dai marchi auricolari classici, agevolando la procedura per la segnalazione dei movimenti degli animali alla base di dati centrale, e quindi garantirà una migliore e più rapida tracciabilità degli animali e anche degli alimenti infetti.

Per quanto riguarda l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, la proposta di regolamento riduce gli eccessivi oneri amministrativi che comporta il sistema facoltativo attualmente in vigore. Il regolamento del 97 ha istituito un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento del 2000. Tale sistema - che rimane invariato dato che la proposta non contiene nessuna nuova disposizione relativa agli obblighi di etichettatura delle carni bovine - prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine dei bovini da cui provengono le carni, riferimenti obbligatori al numero del codice di identificazione dell'animale macellato e agli stabilimenti in cui la carne è stata trasformata (macello e laboratorio di sezionamento) nonché una procedura formale di approvazione da parte della Commissione, con l'obbligo di notifica per quanto riguarda qualsiasi informazione aggiuntiva non obbligatoria sull'etichettatura.

 

 

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