[06/04/2012] News

Abbattimento nutrie: il sindaco non puņ prevederlo

Il sindaco non può disporre, attraverso ordinanza contingibile e urgente, l'abbattimento delle nutrie se non sussistono le condizioni di emergenza sanitarie o di igiene pubblica.
Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Tar) - con sentenza 27 marzo 2012, n. 527 - a proposito della questione riguardante la L.a.c. (Lega per abolizione della caccia) e il Comune di Pieve San Giacomo. In particolare l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ha disposto l'adozione di misure per l'abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale. Un'ordinanza emessa sulla convinzione che l'utilizzo dei mezzi ordinariamente forniti dall'ordinamento sia insufficiente a garantire la massima tutela della salute dei cittadini contro i gravi danni alle coltivazioni agricole e alla fauna autoctona del territorio, nonché i rischi di dissesto idrogeologico.

Ma la legge regionale della Lombardia riserva l'adozione dei piani di contenimento delle nutrie alle Province, limitando la funzione del Comune all'organizzazione di centri di raccolta per lo stoccaggio e il successivo smaltimento delle nutrie abbattute, mediante l'autorizzazione al sotterramento delle carcasse. Tale principio troverebbe eccezione nella sola ipotesi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica: condizioni che nel caso non ricorrono. Anche perchè l'istituto zooprofilattico di Brescia avrebbe appurato che le nutrie non sarebbero portatrici di virus infettivi per l'uomo, mentre il sovraffollamento non sarebbe un fenomeno a carattere esclusivamente locale.

Dunque l'ordinanza violerebbe le competenza provinciale. E dato che, non risulta comprovata nè l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo, né il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica il provvedimento sarebbe illegittimo.

Tali tipi di ordinanza presuppongono, infatti, la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

Il sindaco quindi ha e può esercitare la competenza per mitigare il pericolo (potere previsto dalla stessa legge nazionale), ma prima di provvedere deve accettarsi della situazione. E se la situazioni di pericolo per la salute pubblica non è così grave e urgente da rendere necessaria l'adozione di misure eccezionali, caratterizzate dalla indifferibilità ed urgenza non può emanare il provvedimento.

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