[05/04/2012] News

Coltura di sementi Ogm, la Cassazione ribadisce: necessaria la specifica autorizzazione

Per la messa a coltura di sementi Ogm è necessaria la specifica autorizzazione che il Ministro delle politiche agricole e forestali deve rilasciare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con quello della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (la Commissione, fra l'altro, deve indicare le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di sementi Ogm). E inoltre il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei "piani di coesistenza", così come "non si può ritenere che in attesa dei piani di coesistenza regionali, venga meno l'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori.

Lo ricorda la Corte di Cassazione penale - con sentenza numero 11148  depositata il 22.03.2012 - in merito alla questione della messa in coltura, in carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati (del tipo MON 810) in due diversi terreni da parte di un azienda.

Il Tribunale di Pordenone, infatti, ha disposto il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l'impresa e successivamente ha rigettato l'istanza di riesame sulla base dei principi affermati nelle normative comunitarie di riferimento (le direttive Ue 95 e 96 del 1998 e 18 del 2001) e in quelle nazionali che le hanno recepite (i decreti legislativi n. 212/2001 e n. 224/2003).

La direttiva del 2001 ha fissato la disciplina che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli Ogm. La direttiva stabilisce che gli Ogm possono essere deliberatamente emessi nell'ambiente o immessi in commercio solo previa autorizzazione. Inoltre prevede una clausola di salvaguardia sulla base di nuove o ulteriori informazioni circa la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione basata su nuove conoscenze scientifiche. Dunque se uno Stato ha fondati motivi di ritenere che un Ogm - come tale o contenuto in un prodotto - rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio.

Il regolamento del 2003, invece, individua quali sono gli Ogm soggetti ad autorizzazione ossia quelli destinati all'alimentazione umana, gli alimenti che contengono o sono costituiti da Ogm, nonché gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da Ogm. Anche questo regolamento prevede delle misure di emergenza. Gli Stati membri possono adottare misure unilaterali solo a titolo provvisorio, esclusivamente nel caso in cui, nonostante la proposta di adottare misure urgenti avanzata da uno Stato, la Commissione non si sia tempestivamente attivata. Anche perché si parla di un prodotto già autorizzato e conosciuto dall'Ue.

Infine, con raccomandazione del 2003 l'Ue ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli Ogm, evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse.

L'Italia dopo aver recepito la disciplina comunitaria, ha disciplinato ulteriormente la materia nel 2004 con decreto. Tale decreto introduce le disposizioni per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. E, in attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 2003 definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra i tre tipi di colture.

Prevede, poi, che siano le regioni e le province autonome ad adottare (e prevedeva come termine ultimo il 31 dicembre 2005) il piano di coesistenza. Ossia un piano contenente le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tuttavia, è stato precisato da parte della giurisprudenza che il procedimento per l'autorizzazione deve essere portato avanti senza attendere le decisioni delle Regioni.

Inoltre per la coltivazione di semi Ogm, oltre alla specifica autorizzazione si pone come ulteriore provvedimento l'iscrizione di un tipo di sementi Gm al Catalogo comune Europeo. Quest'ultima è riferita alla circolazione e alla commercializzazione degli Ogm in ambito comunitario, si da garantire (in seguito ad una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante.

L'autorizzazione che la normativa nazionale richiede per la messa in coltura, invece, è rivolta a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina Europea) che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti.

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