[02/04/2012] News

In Italia, nuovo formulario per la relazione su prevenzione inquinamento

Arriva in Italia il nuovo formulario per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato il relativo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che va a sostituire quello del 24 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2009 n. 232) per adeguarsi alle disposizioni europee.

Sono destinatarie del formulario, le Autorità che nel periodo di riferimento della comunicazione, sono state competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (Aia) ovvero sono state competenti al rilascio di provvedimenti che, a qualunque titolo, consentono l'esercizio degli impianti.
La comunicazione deve essere trasmessa dalle Autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro il 30 aprile 2012, o (se successiva) entro la scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, e deve riferirsi al periodo compreso tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Inoltre le Autorità competenti al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento di autorizzazioni ambientali da sostituire con l'autorizzazione integrata ambientale, rendono disponibili alle Autorità competenti
i dati necessari.

La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento - prevista nel 1996 e poi codificata nel 2001 per ragioni di razionalità e di chiarezza (la direttiva originale è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese) prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni di determinate attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti. Fra tali misure compare anche l'Aia ossia l'autorizzazione integrata ambientale.

Comunque, il legislatore europeo prevede che ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva nel contesto di una relazione. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
La Commissione presenta la relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte.

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