[30/03/2012] News

Spedizione dei rifiuti: obbligo dell'intermediario di commercio di indicare l'identità del produttore

L'intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, è obbligato a indicare nell'apposito documento, l'identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, persino quando l'omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell'intermediario.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea - con sentenza di oggi - relativamente alla questione riguardante un'azienda specializzata nel commercio di rifiuti in acciaio e metallo, avverso la Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Sam) incaricata dal Land della Renania-Palatinato, della sorveglianza sul flusso di rifiuti speciali.

L'intermediario di commercio, garantisce la consegna di qualsiasi quantitativo richiesto di rifiuti metallici di diversa qualità ai propri clienti, che sono acciaierie, fonderie e industrie metallurgiche. La caratteristica di questa specifica forma di commercio è che il negoziante acquista la merce presso il produttore o il raccoglitore e la rivende senza entrare esso stesso fisicamente in possesso della medesima. I rapporti contrattuali si stringono solo, da un lato, tra il negoziante e il produttore e, dall'altro, tra il negoziante e il destinatario.

Secondo la Sam, però, l'intermediario ha l'obbligo, di curare che i rifiuti siano accompagnati dal documento di spedizione durante il loro trasporto. E che tale documento sia sottoscritto e conservato per almeno tre anni dal destinatario della spedizione.

Ciò però comporta che un commerciante ha l'obbligo, di svelare ai propri clienti le sue fonti di approvvigionamento, e detti clienti hanno la possibilità, di conseguenza, di mettersi direttamente in contatto con il produttore o il raccoglitore dei rifiuti e di concludere i contratti successivi, facendo a meno della prestazione dell'intermediario di commercio. Ciò secondo l'azienda intermediaria viola il proprio diritto alla tutela dei suoi segreti commerciali e ostacola seriamente l'esercizio della sua attività economica di intermediaria di commercio, provocandole un danno patrimoniale. Quindi l'azienda ha deciso di indicare il proprio nome al posto di quello del produttore o del raccoglitore nel documento di spedizione (riquadro 6) o di non riempirlo più, in occasione di numerose operazioni di trasporto di rifiuti.

In Europa esiste un apposito regolamento (1013/2006 che recepisce la Convenzione di Basilea) che disciplina la spedizione dei rifiuti e che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Inoltre, individua l'elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (il così detto "Elenco Verde"), quello dei rifiuti soggetti alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta (il così detto "Elenco Ambra") e quello dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione. E prevede la predisposizione di un documento di spedizione che deve obbligatoriamente accompagnare qualsiasi spedizione di rifiuti.

Il documento di spedizione dev'essere sottoscritto dal soggetto che organizza la spedizione di rifiuti e dal destinatario della medesima. Ciò comporta che il destinatario del trasferimento ottenga la totalità delle informazioni contenute nel documento di spedizione e in particolare, possa arrivare a conoscere l'identità del produttore di rifiuti.

Pur vero è che le informazioni contenute nel documento di spedizione, sono soggette ai vincoli di riservatezza quando ciò è previsto dalle normative comunitaria e nazionale.

Per quanto concerne l'identità dei soggetti che possono essere vincolati al rispetto degli obblighi di riservatezza sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica risulta che gli obblighi di riservatezza possono gravare su qualsiasi soggetto in possesso delle informazioni in questione, comprese sia le autorità del luogo di spedizione e di destinazione che tutte le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla spedizione di rifiuti. Infatti, il regolamento non fa nessuna distinzione tra le persone che possono detenere le informazioni in questione. Tuttavia, dalla lettura del regolamento si deduce parimenti che gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti alla comunicazione, tra le imprese che partecipano all'operazione di spedizione.

Secondo la Corte - sulla linea dell'opinione dell'avvocato - il problema di un trattamento riservato delle informazioni contenute nel documento di spedizione sorge solo successivamente alla predisposizione e comunicazione di detto documento.

Pertanto, la portata di tali obblighi di riservatezza è necessariamente limitata ai rapporti che si instaurano tra i soggetti terzi rispetto alla spedizione e quelli che possono accedere al documento di spedizione, ossia le competenti autorità amministrative e i soggetti che partecipano a detta spedizione. Del resto una nota del legislatore europeo (in calce alla pagina 3 dell'allegato VII al regolamento sulla spedizione dei rifiuti) specifica che se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore, occorre fornire informazioni in merito all'uno o all'altro di essi.

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