[27/03/2012] News

I piani regolatori particolareggiati e l’abrogazione di un piano regolatore sono sottoposti a Vas

I piani regolatori particolareggiati e la procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, in linea di principio, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (Vas). Lo ricorda la Corte di Giustizia europea , con una recente sentenza in riferimento alla questione che vede contrapposte una serie di associazioni senza scopo di lucro di diritto belga e la Regione di Bruxelles Capitale. Una questione che ha per oggetto una domanda di annullamento di talune disposizioni del codice di Bruxelles sull'assetto del territorio.

O meglio, su una serie di divergenze sull'interpretazione della direttiva europea sulla Vas (2001/42) che hanno portato la Cour constitutionnelle a sottoporre alla Corte di giustizia una serie di domande. Ossia se la definizione europea di "piani e programmi" debba essere interpretata nel senso che esclude dal campo di applicazione una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano, come nel caso di un piano regolatore particolareggiato. E se il termine "previsti" debba essere interpretato nel senso che esclude dalla definizione di "piani e programmi" i piani che sono certamente previsti da disposizioni legislative, ma la cui adozione non è obbligatoria, come appunto  i piani regolatori particolareggiati .

L'obiettivo essenziale della direttiva Vas consiste nel sottoporre a valutazione ambientale, durante la loro elaborazione e prima della loro adozione, i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Quindi, qualora la Vas sia prescritta dalla direttiva, la stessa stabilisce norme minime concernenti l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dei risultati della valutazione ambientale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione adottata a seguito della valutazione.

La direttiva prevede che la Vas si applichi ai piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale per essere approvati - mediante una procedura legislativa - dal parlamento o dal governo, nonché alle loro modifiche.

Escludere dalla Vas piani e programmi - nello specifico quelli riguardanti l'assetto del territorio -  per il solo motivo che una tale adozione non avrebbe in ogni caso carattere obbligatorio significherebbe restringere notevolmente la portata del controllo degli effetti ambientali di piani e programmi volti all'assetto del territorio. Quindi i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione,devono essere considerati come "previsti" dalla direttiva e sottoposti a Vas.

Per quanto riguarda l'abrogazione parziale o totale di un piano o programma non è escluso che questa possa produrre effetti significativi sull'ambiente, poiché può comportare una modifica della pianificazione prevista sui territori interessati. Tant'è che quando gli Stati procedono alla redazione di un rapporto ambientale devono prendere in considerazione le informazioni riguardanti gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma. E siccome l'abrogazione di un piano o di un programma può modificare lo stato attuale dell'ambiente esaminato in sede di adozione dell'atto da abrogare, essa deve essere presa in considerazione ai fini di un controllo dei suoi eventuali effetti ulteriori sull'ambiente.

 

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