[22/03/2012] News

Alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti dal Giappone: continuano i controlli Ue

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, l'Ue ha dettato alcune condizioni speciali (regolamento di esecuzione 961/2011) per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Con un nuovo regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi l'Ue modifica alcune disposizioni del precedente regolamento.

Ossia, da una parte riduce la frequenza dei controlli effettuati su determinate partite di prodotti dalle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione. E dall'altra mantiene in vigore fino al 31 ottobre 2012 il dovere da pare delle autorità competenti giapponesi di effettuare controlli sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari.

Dopo l'incidente di Fukushima i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone hanno superato i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione poteva e può ancora oggi costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione. Proprio per questo motivo è stato adottato il regolamento di esecuzione  961/2011.

Il regolamento di esecuzione del 2011 dispone che determinate partite di prodotti debbano essere accompagnate da una dichiarazione firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone che attesti, tra l'altro, il luogo di origine della partita e il luogo di provenienza. Il contenuto di tale dichiarazione varia ulteriormente a seconda che i prodotti siano o meno originari di o provenienti da una delle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima.

Le autorità giapponesi devono certificare, nel caso di partite di prodotti originari della prefettura di Fukushima e delle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non contengono livelli di radionuclidi cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti. E le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione devono effettuare controlli d'identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137.

Adesso i risultati dei controlli, comprese le analisi di laboratorio, effettuati dalle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione, indicano che le misure di controllo per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all'esportazione nell'Unione sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. Per questo l'Ue riduce la frequenza di tali tipi di controlli.

Però i risultati di altri controlli mostrano che determinati alimenti per animali e prodotti alimentari nelle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli di azione. Per questo l'Ue prorogare la data di applicazione delle misure stabilite dal regolamento del 2011 (dal 31 marzo 2012 si passa al 31 ottobre 2012). 

 

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