[19/03/2012] News

Il Piano faunistico venatorio deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza

 

Il Piano faunistico venatorio deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, coerentemente alla normativa nazionale e alla direttiva habitat. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Sicilia - con sentenza 14 marzo 2012, n. 552 - che dà ragione alle associazioni ambientaliste  - fra cui Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus  - e torto alla regione Sicilia.

Il calendario venatorio 2010/2011 della Sicilia unitamente al piano faunistico venatorio 2006-2011, infatti, non risulta essere stato preceduto dal valutazione di incidenza. La regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione non prevede il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000.

La rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea (Natura 2000) è istituita dalla direttiva habitat (recepita nell'ordinamento italiano con apposito decreto). Ed è composta da una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria (Sic)- strategici per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - nonché di zone di protezione speciale (Zps) per la salvaguardia dell'avifauna individuati dagli Stati membri.

Gli Stati, oltre a individuare tale aree, nella programmazione e pianificazione territoriale devono tener di conto della valenza naturalistico-ambientale dei Sic e delle Zps. E questo per evitare che siano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

In Italia la valutazione d'incidenza è prevista per tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Dunque, il calendario venatorio nella misura in cui recepisce le indicazioni di un Piano faunistico venatorio che illegittimamente non è stato oggetto della valutazione di incidenza, autorizzando la caccia nelle Zps ed in prossimità dei Sic, si presta a diventare un facile strumento di elusione e violazione della normativa comunitaria. Se, infatti, in presenza della doverosa valutazione di incidenza fatta a monte e in sede di pianificazione dell'attività venatoria, può dirsi rispettata l'esigenza di ponderare gli effetti di tale attività sulle zone di Rete Natura 2000, lo stesso non può dirsi quando tale valutazione manchi. E questo perché i singoli calendari venatori, che richiamano e concretizzano quell'attività (illegittimamente) pianificata, realizzano sulle zone protette il pericolo di danno che proprio la valutazione di incidenza è chiamata a scongiurare.

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