[09/03/2012] News

Tar Lazio: è obbligo in Italia l’utilizzo di un solo sistema di pesca fra "ferrettara" e "palangaro"

Nel luglio del 2011 in Italia è stato introdotto l'obbligo di utilizzo di un solo sistema di pesca fra "ferrettara" e "palangaro". Ed è stato introdotto il divieto di detenere a bordo delle imbarcazioni entrambi i tipi di attrezzature con obbligo di comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto competente. Il tutto per far fronte alla difficoltà per le autorità di svolgere in modo efficace i controlli sull'utilizzo della ferrettara conformemente ai limiti di legge. E per  evitare l'attivazione di una seconda procedura di infrazione per l'inottemperanza sentenza della Corte di Giustizia del 2009.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio che - con sentenza 6 marzo 2012, n. 2245 - si pronuncia sulla questione riguardante alcune imprese di pesca - titolari di licenze di pesca rilasciate dal Ministero che prevedono la possibilità di utilizzare anche contemporaneamente la "ferrettara" (rete) e la "palangara" (serie di ami) - e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. E in particolare la richiesta di annullamento del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'1 luglio 2011, "Utilizzo sistemi palangari e ferrettara", (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 166 del 19 luglio 2011), nella parte contenete i divieti.

Il palangaro è un sistema di pesca costituito da una lunga e robusta lenza (trave o madre) con numerosi braccioli più sottili ognuno dei quali porta un amo; il diametro della madre e dei braccioli, l'intervalli di distribuzione dei braccioli sulla madre, la dimensione degli ami utilizzati, la scelta dell'esca e del momento di calata e salpata sono le variabili che permettono di indirizzare l'attività di pesca alla specie desiderata con una certa selettività, dai piccoli sparidi di fondale ai grandi pelagici di superficie.

La ferrettara invece consiste in una rete da posta derivante. Le reti da posta derivanti sono reti di superficie, composte da una linea superficiale sorretta da galleggianti e da una linea inferiore zavorrata, che tengono la struttura verticale per garantire la sua capacità di cattura; le reti, che non sono ancorate ma vengono affidate alle correnti marine, e che per questo motivo sono definite derivanti (sono realizzate in nylon e il loro colore varia a seconda della specie ittica obiettivo e possono essere alte fino a 35 metri di altezza e misurare fino a 20 chilometri di lunghezza).

Nel Mediterraneo, tali reti sono state adottate da un grande numero di imbarcazioni (ad oggi secondo i dati del Ministero sarebbero in totale n. 900 in Italia). Ma le reti da posta sono considerate un'attrezzatura da pesca scarsamente selettiva e di grande impatto sulle risorse biologiche marine.

Tanto che per tale utilizzo l'Italia nel 2009 è stata condannata dalla Corte di giustizia per "il persistere del ricorso illegale alle reti da posta derivanti". Ed è stata ulteriormente richiamata dalla Commissione per non avere adottato opportuni provvedimenti per conformarsi alla sentenza del 2009.

Secondo l'Ue, la ferrettara è stata utilizzata di fatto per eludere le leggi europee sulla pesca al pescespada e al tonno. In particolare, da un lato, se utilizzata oltre le 3 miglia, con maglia di 180 millimetri, sostituirebbe le spadare e, dall'altro, i controlli delle autorità preposte, diventerebbero molto più difficili da effettuarsi al largo, dove questo tipo di pesca "illegale" potrebbe essere praticata con molti meno rischi, essendo necessario dimostrare la sussistenza della condotta illecita e quindi che il detto strumento sia stato effettivamente utilizzato.

L'Ue quindi ha sostenuto che molte delle catture effettuate in mare italiano, o comunque da navi italiane, sono svolte con l'uso di strumenti vietati e rientrino, quindi, nel concetto di "pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" o "pesca Inn" (Illegal, Unreported and Unregulated - IUU), come definito a livello internazionale dalla Fao e quindi dalla normativa comunitaria.
Una situazione di illegalità, fra l'altro favorita -  oltre che l'inefficacia del sistema dei controlli - anche da certe prassi amministrative. Come, ad esempio la possibilità di avere contestualmente una licenza di pesca per le ferrettare e una per i palangari, il che renderebbe impossibile una verifica su quale strumento sia stato effettivamente usato.

Infatti, nel caso in cui sia la ferrettara sia il palangaro siano portati a bordo dell'imbarcazione, e qualora, in sede di controllo, siano rinvenuti a bordo tonni e pesci spada, non sarebbe possibile dimostrare che gli stessi siano stati pescati con il palangaro invece che con la ferrettara. In altre parole, non sarebbe possibile evitare un uso illegittimo di un sistema di pesca di per sé, allo stato, legittimo secondo la normativa nazionale e comunitaria.

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