[07/03/2012] News

Stazione radio base e sua collocazione

Il Comune non può introdurre divieti generalizzati di collocazioni delle stazioni radio base sul territorio. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale. Ne consegue che è illegittimo il regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) - con sentenza 2 marzo 2012, n. 351 -  relativamente alla questione riguardante il Comune di Bozzolo e H3g Spa.

La società è titolare di una licenza per la prestazione del servizio pubblico di comunicazione mobile che le impone di installare progressivamente su tutto il territorio nazionale una rete radiomobile con precisi obblighi di copertura, pena la revoca della concessione stessa.

Per adempiere a tale onere, la H3G Spa ha presentato, al Comune e all'Arpa, nel 2004, una Dia per la realizzazione di una stazione radio base di potenza inferiore ai 20 Watt, da collocare su di un sito di proprietà privata idoneo.

Ma nonostante il parere positivo dell'Arpa, il Comune ha intimato alla società di non dare corso ai lavori di installazione, ritenendo che l'intervento proposto è contrario ad alcune disposizioni del regolamento edilizio comunale, ad alcune norme tecniche di attuazione del piano regolatore ed a certe linee guida per gli interventi edilizi. Comunque, secondo il Comune l'intervento avrebbe necessitato di una concessione edilizia.

Però, secondo il Tribunale la difesa del Comune non appare convincente, in quanto si fonda sull'erroneo presupposto dalla valutazione cumulativa delle antenne di cui era stata richiesta l'installazione. Nel caso di specie, infatti, è stata comunicata l'installazione di un impianto costituito da tre antenne, ciascuna di potenza inferiore a 20 Watt, seguendo il procedimento semplificato della dichiarazione di pubblica utilità in ragione del principio secondo cui occorre far riferimento alla singola antenna e non all'impianto nel suo complesso.

Il legislatore nazionale ha qualificato gli impianti di telefonia mobile come opere aventi carattere di pubblica utilità. E qualificandoli come tali ha inteso svincolare l'installazione di tali impianti sul territorio comunale dalla destinazione urbanistica di zona.

Però, ciò non significa che il Comune non possa prevedere dei divieti di collocazione degli impianti di telecomunicazione, ma significa che non può impedire l'installazione dell'impianto in ampie zone del territorio. E questo per evitare di mettere a rischio l'efficacia del sistema di comunicazione.

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