[01/03/2012] News

Emissioni, interventi su stazione radio base esistente possibili nel rispetto dei limiti statali

Il Comune non può vietare gli interventi su una stazione radio base esistente quando l'incremento di emissioni risulta comunque contenuto entro i limiti di esposizione previsti dalla legge statale. Lo afferma il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna (Tar) - con sentenza 21 febbraio 2012, n. 141- con riferimento alla questione riguardante la Wind Telecomunicazioni s.p.a e il Comune di Bentivoglio. E nello specifico il rifiuto del Comune della autorizzazione per la riconfigurazione di una stazione radio base esistente. Un diniego fondato sulla prescrizione contenuta nel piano regolatore che consente, in riferimento agli impianti di telefonia mobile, «...interventi di manutenzione degli impianti esistenti, nonché riconfigurazione dei medesimi a parità di potenzialità di emissione complessiva; ...».

La prescrizione di Prg condiziona l'autorizzazione per gli interventi di riconfigurazione e, quindi, di ammodernamento tecnologico delle stazioni radio base di telefonia mobile al fatto che dall'intervento non derivi aumento della potenza dell'impianto, con conseguente incremento delle emissioni elettromagnetiche rispetto all'impianto originario.

In altre parole la prescrizione autorizzando unicamente gli interventi di riconfigurazione da cui non derivi alcun aumento di potenza dell'impianto, sostanzialmente vieta quelli il cui incremento di emissioni risulti comunque contenuto entro i limiti di esposizione previsti "ex lege".

E' la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (la numero 36/3001) che ha introdotto i "valori di attenzione", i quali non devono essere superati "negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate". Tutto ciò nel rispetto della propria finalità ossia quella di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, della popolazione, dell'ambiente e del paesaggio dagli effetti dell'esposizione.

Secondo la stessa legge i Comuni possono adottare norme regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile. E possono, inoltre, minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ma ciò non implica la fissazione di ulteriori limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato,  perché tale potere non rientra nelle competenze comunali.

Il Comune, dunque non può derogare ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato perché sono disposizioni funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo. E la tutela della popolazione è riservata allo Stato.

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