[28/02/2012] News

Piano d'azione della direttiva sui nitrati: se manca la Vas alcuni effetti possono rimanere validi

Quando un programma di azione in attuazione della direttiva sui nitrati è adottato senza valutazione ambientale strategica (Vas) e ciò viene constatato - dal giudice nazionale investito della questione - il giudice nazionale è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all'omissione della Vas. E ciò comprende anche l'eventuale sospensione o l'eventuale annullamento del programma.

Tuttavia gli effetti dell'atto nazionale annullato possono essere mantenuti ma se l'atto costituisce una misura di trasposizione corretta della direttiva sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Inoltre se l'adozione e l'entrata in vigore del nuovo atto nazionale non consente di evitare gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente che discendono dall'annullamento dell'atto impugnato; se a seguito dell'annullamento si viene a creare un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l'ambiente (nel senso che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l'obiettivo essenziale di detta direttiva).

E comunque il mantenimento eccezionale degli effetti dell'atto vale solo per il lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle misure in grado di rimediare all'irregolarità constatata.

Tutto ciò lo sostiene la Corte di Giustizia europea che - con sentenza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi - si pronuncia sul caso che vede contrapposte la Inter Environnement Wallonie e la Terre wallonne alla Regione vallona. Caso relativo all'annullamento del decreto del governo vallone, del 15 febbraio 2007, che modifica il libro II del codice dell'ambiente, costituente il codice dell'acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell'azoto in agricoltura.

E' la direttiva del 2001 (la numero 42) che prevede la Vas ossia la valutazione - che avviene durante l'elaborazione e prima dell'adozione - di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Che stabilisce norme minime per l'elaborazione del rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dei risultati nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione adottata a seguito della valutazione. Ma che non prevede disposizioni relative alle conseguenze da trarre da una violazione delle disposizioni procedurali che essa sancisce. Per cui rimanda agli Stati membri, nell'ambito delle loro attribuzioni, di adottare tutti i provvedimenti necessari, generali o particolari, affinché tutti i piani o programmi idonei a produrre "effetti significativi sull'ambiente" siano sottoposti - prima della loro adozione - a una valutazione ambientale, conformemente alle modalità procedurali e ai criteri previsti da detta direttiva.

Da costante giurisprudenza emerge, infatti, che gli Stati membri sono tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell'Unione. Un obbligo di questo tipo spetta, nell'ambito delle sue competenze, a ciascun organo dello Stato membro interessato
Di conseguenza quando un piano o programma avrebbe dovuto essere sottoposto a Vas le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare all'omissione di una tale valutazione. Un obbligo che spetta ai giudici nazionali investiti di un ricorso contro un atto nazionale mancante di Vas.

Sono loro, dunque, che devono prendere, sul fondamento del proprio diritto nazionale, provvedimenti diretti alla sospensione o all'annullamento del piano o programma adottato in violazione dell'obbligo di procedere a una valutazione ambientale. E se ciò non avvenisse l'obiettivo fondamentale della direttiva 2001/42 sarebbe disatteso.

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