[17/02/2012] News

Pmi: in arrivo semplificazioni amministrative per acque reflue e impatto acustico

Entreranno in vigore da domani le nuove regole previste dal Dpr n. 227/2011 che renderanno più agevoli gli adempimenti amministrativi ambientali per le piccole e medie imprese (Pmi), in materia di scarichi di acque reflue e documentazione di impatto acustico.

Per quanto attiene le acque reflue, il Regolamento interviene in merito ai criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche e al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali. Nel primo caso il Dpr, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006, estende il concetto di assimilazione per comprendervi alcuni degli scarichi prodotti da insediamenti produttivi.

Sono assimilate alle reflue domestiche: le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. Inoltre viene precisato, sempre fermo restando quanto indicato nell'articolo 101, comma 7, lettera e), del D. Lgs. 152, che in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione suddetti.

Rispetto al rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali, la nuova normativa ha introdotto l'utilizzo dell'autocertificazione, salvo che si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose. Nello specifico il Dpr prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124, D.Lgs. 152/2006, in tema di autorizzazione agli scarichi, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, si presenti all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva, che attesti che sono rimaste immutate: le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; la localizzazione dello scarico.

Per quanto riguarda gli strumenti di semplificazione in materia di inquinamento acustico, il Dpr 227/2011 prevede che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L. 26 ottobre 1995 n. 447le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Comunque, nei casi in cui è necessario presentare la documentazione di impatto acustico, la nuova normativa ha previsto il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se i limiti di emissione non superino quelli stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o, in mancanza, i limiti individuati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 1997.

In generale il provvedimento, ai fini di accelerare le procedure amministrative a carico delle piccole e medie imprese ha stabilito inoltre che le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.

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