[10/02/2012] News

Il Tar boccia il calendario venatorio dell'Abruzzo. Ora rischiano altre 6 regioni

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2012 ha dichiarato illegittima la legge recante calendario venatorio della regione Abruzzo e ribadito la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela delle specie cacciabili, raccogliendo un ricorso del Governo. A fronte di questa notizia Animalisti italiani, Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-Birdlife Italia, VAS e Wwf Italia ritengono che il provvedimento vado esteso anche ad altri casi.

«Le leggi di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e province autonome di Trento e Bolzano sui calendari venatori sono da considerarsi illegittime. Cade anche la strategia di alcune regioni di raggirare le indicazioni nazionali e comunitarie attraverso lo strumento della legge. Le regioni si conformino rapidamente alle regole di tutela ambientale, non solo per le deroghe ma anche per i calendari venatori».

Le associazioni spiegano che la sentenza della Corte Costituzionale, la prima sulla materia, sebbene si riferisca in particolare alla legge della regione Abruzzo, ha una portata complessiva e va a bocciare ogni regione che abbia inteso o intenda prevedere il calendario venatorio mediante una legge provvedimento, affermando invece l'obbligo di emanarlo esclusivamente con la forma dell'atto amministrativo.

"La scelta che si provveda con atto amministrativo", afferma la Corte, "è l'unica coerente" e "si inserisce armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992" perché consente "ai cittadini e alle loro organizzazioni rappresentative la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo" ma anche e soprattutto, spiegano le associazioni, perché mantiene aperta la possibilità di agire in modo rapido sui contenuti del calendario venatorio stesso qualora si ravveda la necessità di intervenire, porre in essere nuove tutele, rivedere tempi, luoghi e specie cacciabili o anche le modalità con cui l'attività venatoria viene prevista. La Corte ha poi ribadito come "la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attività venatoria, implichi l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato" e quindi "il legislatore nazionale ha perciò titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge".

La Corte ha anche sottolineato l'obbligo, previsto dalla legge 157/92, di emanare il calendario venatorio "entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno" vincolo finora largamente disatteso ma che da oggi andrà rispettato strettamente.

«L'effetto di questa sentenza -continuanno le associazioni- è dirompente e parifica il tema del calendario venatorio a quello delle deroghe sottolineano le associazioni: per entrambi, le leggi sono illegittime. Non solo dunque crollano le leggi di importanti regioni italiane, ma fallisce anche il progetto di varie amministrazioni di ricorrere allo strumento legislativo per raggirare le prescrizioni comunitarie e disattendere le iniziative dello Stato a tutela delle specie, tra cui la Guida Ispra 2010. Ora le regioni non hanno più scuse né alibi. Si adeguino compiutamente al sistema di tutele, a partire dal prossimo calendario venatorio» hanno concluso Animalisti italiani, Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-Birdlife Italia, VAS e Wwf Italia.

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