[07/02/2012] News

La Corte di Cassazione ritorna sulla nozione di rifiuto, di discarica abusiva, di mero abbandono di rifiuti

La Corte di Cassazione ritorna sulla nozione di rifiuto, di discarica abusiva, di mero abbandono di rifiuti e stavolta in merito ai veicoli fuori uso. E ci ritorna con sentenza (n.1188, 2012) relativa alla questione riguardante un'area di circa 26.000 mq nella città di Lecce adibita a discarica di rifiuti speciali (rottami di autovetture complete di parti interne, plastica, gomme, ferro...), ma senza autorizzazione. Il Tribunale di Lecce infatti condannava l'artefice per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico esiste, accanto alla disciplina generale in materia di rifiuti una disciplina specifica per i veicoli fuori uso (Dlg 2003/209). Un decreto che - così come in più occasioni ha affermato la giurisprudenza della Corte di Cassazione - non contiene norme più favorevoli rispetto alla disciplina generale (Dlgs 152/2006). E che - sempre secondo la giurisprudenza - considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto, sia con riferimento al veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia a quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, e quello che risulti in evidente stato di abbandono benché giacente in area privata.

La definizione di discarica invece è rinvenibile nella normativa sulla discarica dei rifiuti (Dlgs 2003/36). In tale normativa si afferma che per discarica si deve intendere un'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno".

Tale normativa aggiunge pure che "sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno". Attraverso, dunque l'inserimento del dato temporale, il legislatore ha fornito la distinzione fra la discarica e le altre attività di gestione.

Comunque sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è ripetutamente interrogata sul concetto di discarica con riferimento al reato (di cui articolo 256, comma 3 Dlgs 152/2006). Arrivando poi a identificare la discarica abusiva "tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato".

Si ha, dunque, discarica abusiva quando sono presenti una o più determinate caratteristiche. Ossia un accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

La Corte comunque ha ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo.
Quindi un mero abbandono di rifiuti si distingue dalla discarica perché non ha natura abituale o organizzata, ma ha natura occasionale e discontinua.

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