[02/01/2012] News

Prodotti della pesca e dell'acquacoltura: ecco il nuovo regolamento dell’Ue

L'Ue ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura statuite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (Cgpm). E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di venerdì scorso il relativo regolamento. Un regolamento che per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto modifica quello del 2006 sulle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. E lo fa a seguito di alcune raccomandazioni della Cgpm.

La Comunità europea (così come la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Sloveni) ha aderito all'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo nel 1998. L'accordo cerca di garantire un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a cerca di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero "a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento".

Per garantire ciò il Cpgm adotta una serie di raccomandazioni vincolanti per le parti contraenti dell'accordo. Data la natura delle raccomandazioni e visto che l'Ue è parte contrante le disposizioni devono essere attuate nel diritto dell'Unione ed è per questo che l'UE emana il nuovo regolamento.

La Cgpm ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie e non solo al Mare Mediterraneo (come invece accade per il regolamento del 2006).

Nella sessione annuale del 2008, la Cgpm ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona Cgpm. Se, da un lato, il regolamento del 2008, - che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, - comprende in termini generali il contenuto di tale raccomandazione e si applica dal primo gennaio 2010, vi sono, dall'altro lato, alcune parti - quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto - che vengono indicate nel nuovo regolamento allo scopo di adattarle alle particolari caratteristiche della zona dell'accordo.

Il nuovo regolamento inoltre, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione della relazione sulle attività di pesca svolte nelle zone di restrizione, delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale per la pesca della lampuga, e della relazione su tale riporto, della relazione nell'ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga, le informazioni relative all'uso della dimensione minima delle maglie per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero e i dati sulle matrici statistiche, nonché per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con il segretario esecutivo della Cgpm.

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