[23/12/2011] News

Libera circolazione delle merci e tutela dell'ambiente

La restrizione alla libera circolazione delle merci in Europa può essere giustificata solo se costituisce una misura adeguata e necessaria per la realizzazione di un obiettivo di interesse generale, come la tutela dell'ambiente. Però tali misure devono essere idonee a garantire il conseguimento di tale obiettivo e non devono andare  oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Lo afferma la Corte di giustizia europea che con la sentenza di mercoledì 21 dicembre dichiara il divieto austriaco di circolazione degli autocarri che trasportano determinate merci sull'autostrada A12 della valle dell'Inn, nel Tirolo (una delle principali vie di comunicazione tra il sud della Germania e il nord Italia) incompatibile con la libera circolazione delle merci.

L'Austria, però, avendo constatato il superamento del valore limite annuale di biossido di azoto (NO2), fissato da due direttive europee (poi assorbite in un'unica quella del 2008), ha adottato alcune misure al fine di ridurre l'inquinamento al livello prescritto.

Nel 2003, ha adottato un divieto di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci (rifiuti, pietrame, terra, veicoli a motore, legname in tronchi o cereali), su un tratto dell'autostrada A 12 lungo 46 km.

E questo ha comportato una prima sentenza della Corte di giustizia. Nel 2005 la Corte ha dichiarato il divieto incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci, data la sua sproporzione rispetto all'obiettivo perseguito consistente nella tutela della qualità dell'aria.

Ma ciò non ha fermato le autorità austriache. L'Austria ha progressivamente attuato nuove misure per assicurare il rispetto del valore limite per il biossido di azoto quale fissato dalle direttive. Come l'imposizione di un limite di velocità di 100 km/h su un tratto dell'autostrada A12, sostituito successivamente da un limite di velocità variabile, e come il divieto della circolazione degli autocarri rientranti in determinate classi Euro.

Però, non rilevando un miglioramento della qualità dell'aria sull'autostrada A12, le autorità austriache hanno adottato un divieto di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, che trasportano determinati prodotti su un tratto dell'autostrada, stavolta lungo circa 84 km. Hanno, infatti, considerato che il trasporto sul territorio austriaco di tali prodotti - pressoché identici a quelli interessati dal divieto introdotto nel 2003 - avrebbe dovuto essere realizzato mediante modalità di trasporto alternative (come il trasporto ferroviario) più rispettose dell'ambiente.

La Commissione ha tuttavia considerato tale nuovo divieto settoriale di circolazione sull'autostrada A 12 come un ostacolo ingiustificato al principio della libera circolazione delle merci. E dunque ha adito alla Corte.

Secondo l'ordinamento europeo gli Stati membri devono aver cura che il valore di biossido di azoto non superi sul loro territorio il limite fissato. La direttiva del 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente autorizza gli Stati membri ad adottare misure necessarie al rispetto di tale valore limite.

Un potere però da esercitare nel rispetto delle norme dell'Unione, in particolare nel rispetto del principio della libera circolazione delle merci.

Comunque, le misure nazionali volte a ostacolare gli scambi intracomunitari possono essere giustificate da motivi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone e alla tutela dell'ambiente. Ma le misure devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito. E una misura restrittiva può essere considerata come idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito solo se risponde realmente all'intento di raggiungere quest'ultimo in modo coerente e sistematico.

E' pur vero però, che prima di adottare delle misure troppo radicali (come il divieto di circolazione su un tratto dell'autostrada che costituisce una via di comunicazione vitale tra alcuni degli Stati membri) gli Stati devono esaminare attentamente la possibilità di far ricorso a misure meno restrittive della libertà di circolazione, escludendole soltanto qualora sia chiaramente dimostrata la loro inadeguatezza rispetto all'obiettivo perseguito.

Nel caso specifico e secondo la Corte il divieto di circolazione imposto dall'Austria costituisce, una misura adeguata per la realizzazione dell'obiettivo di interesse generale. La normativa austriaca contribuisce effettivamente alla tutela dell'ambiente in quanto consente di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e comporta un miglioramento della qualità dell'aria nella valle dell'Inn.

Ma secondo la Corte non è stata chiaramente dimostrata l'inadeguatezza delle principali misure alternative anche proposte dalla Commissione quali misure meno restrittive. Secondo la Corte, non è dimostrato che un divieto di tal tipo non avrebbe potuto contribuire all'obiettivo perseguito con la medesima efficacia dell'attuazione del divieto settoriale di circolazione.

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