[12/12/2011] News

Ue: requisiti supplementari per lo stoccaggio del mercurio metallico

L'Ue introduce requisiti supplementari per lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato la direttiva che va a modificare quella del 99 relativa alle discariche di rifiuti. E lo fa perché le disposizioni presenti non sono pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico.

In Europa vige il divieto di esportazione e l'obbligo allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Ma, accanto a tale obbligo esiste la possibilità (deroga) di stoccare il mercurio metallico considerato rifiuto. Si tratta comunque di uno stoccaggio temporaneamente per più di un anno o permanentemente in taluni tipi di discariche, ma sempre in condizioni di adeguato contenimento.
Fra l'altro, lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. Tanto che lo di stoccaggio per un periodo massimo di un anno è soggetto all'obbligo di autorizzazione della direttiva del 2008 relativa ai rifiuti.

Nello specifico è la direttiva del 1999 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche. Una serie di criteri che si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno. Ne consegue, in particolare, che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un'autorizzazione e che tali impianti sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza nonché, in caso di deposito sotterraneo, a specifici requisiti di valutazione della sicurezza.

Ma tali disposizioni non tengono completamente di conto delle caratteristiche specifiche del mercurio metallico.

Il legislatore europeo, dunque, introduce una serie di requisiti supplementari tenendo conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. E sostiene che nonostante i progressi compiuti nello sviluppo di metodi di solidificazione ecocompatibili, sia prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali soluzioni su ampia scala.

Inoltre, al fine di definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente, l'UE prevede come necessarie supplementari valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di deposito sotterraneo. Quindi, le disposizioni della nuova direttiva, ritenute adeguate e che rappresentano le migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, dovrebbero limitarsi allo stoccaggio temporaneo.

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