[07/12/2011] News

Piano del parco e limiti alle attivitą venatorie

Non può essere considerato illegittimo il piano del parco solo per il fatto che non contiene limitazioni di tempo, luogo e di capi da abbattere all'attività venatoria da svolgersi all'interno dell'area contigua.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Tar) che ammette, inoltre, la possibilità di esercitare l'estrazione e la lavorazione del marmo perché riconosciuti come elementi "caratterizzanti della realtà storico-culturale, socio-economica e paesaggistica dell'Area Protetta".

L'area protetta in questione è quella del Parco di Porto Venere e l'associazione che solleva la questione al tribunale è la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' (V.A.S). Essa censura il piano del parco sia perché attribuisce la facoltà di svolgere attività venatoria nell'area contigua a tutti i soggetti abilitati all'esercizio della caccia nel territorio e sia perché non disciplina l'esercizio della caccia nella forma della "caccia controllata".

E anche perché consente, pur con le cautele previste, lo svolgimento di attività estrattiva all'interno del parco, senza fornire alcuna motivazione della disposizione.

La legge quadro nazionale del 1991 prevede che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita. Però la definizione di "caccia controllata" era contenuta del 1977, ora abrogata. Ma, le successive leggi statali e regionali hanno comunque assoggettato l'esercizio dell'attività venatoria a limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere, quindi la caccia è comunque svolta in forma controllata.

Per quanto riguarda invece la questione dell'attività estrattiva è sempre il legislatore nazionale che disciplina la questione. Prevede infatti una serie di divieti (tra i quali l'apertura e l'esercizio di cave), ma accanto a una serie di deroghe. Il legislatore prevede espressamente la possibilità di deroghe al divieto generale specie se volte ad autorizzare l'esercizio di attività tradizionali fatte salve solamente le norme in materia di divieto dell'attività venatoria.

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