[30/11/2011] News

Bonifiche di Porto Marghera: per il Tar non riguardano tutti i proprietari delle aree

Porto Marghera è stato individuato come sito ad alto rischio ambientale, ma ciò non significa che tutte le aree di quel sito debbano considerarsi inquinate e che i proprietari delle aree debbano ritenersi obbligati a fare analisi e accertamenti e a redigere piani e programmi in sostituzione dell'amministrazione.

Lo ha ricordato il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (Tar) con sentenza che reputa illegittime le prescrizioni adottate in conferenza di servizi nei confronti di un proprietario di un area situata in Marghera. Perché in difetto della comunicazione di avvio del procedimento, di ogni puntuale accertamento del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque e della concreta responsabilità del soggetto proprietario nella produzione dell'inquinamento.

A seguito dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera approvato nel 1999 (accordo che è stato posto a base per l'elaborazione del programma di bonifica e cioè del così detto Master Plan) sono state convocate diverse conferenze dei servizi e sono stati adottati diversi atti. Ai quali però il proprietario del fondo in questione è rimasto sempre estraneo.

Comunque, l'amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari ed è tenuta a consentire alla stessa di partecipare al procedimento stesso e in particolare alle varie conferenze di servizi.

Inoltre la rilevante circostanza che l'amministrazione prescrive al proprietario l'attuazione di determinate opere di bonifica in forza del solo fatto di essere proprietaria dell'area non è possibile. E' necessario dimostrare la sua responsabilità o per lo meno coresponsabilità.

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